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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6996 - pubb. 29/02/2012.

Cessione di attività e passività di istituto bancario e rapporto di conto corrente in corso


Tribunale di Palermo, 14 Febbraio 2012. Est. Rachele Monfredi.

Cessione di bancaria - Rapporto di conto corrente bancario pendente al momento della cessione - Cessione di passività - Esclusione - Successione del rapporto di durata - Limitazione della banca cessionaria alle passività risultanti dallo stato passivo in liquidazione - Esclusione.

Conto corrente bancario - Ripetizione di somme indebitamente versate - Prescrizione - Decorrenza - Chiusura del conto.

Conto corrente bancario - Ripetizione di somme indebitamente versate - Prescrizione - Decorrenza - Applicazione del c.d. decreto milleproroghe - Esclusione.


La prosecuzione del rapporto di conto corrente bancario al momento della cessione delle attività e passività di un istituto bancario non determina una ipotesi di cessione di passività come disciplinata dall’art. 90 del Testo Unico Bancario ma una mera successione nel medesimo rapporto di durata - disciplinata dall’art. 58 T.U.B. - che non limita la responsabilità della cessionaria alle sole passività risultanti dallo stato passivo in liquidazione. (Alberto Gattuccio - Francesco Paolo Perniciaro) (riproduzione riservata)

Il termine decennale dell’azione di ripetizione di indebito va fatto decorrere dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente,  ovvero, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza dello stesso rapporto abbiano avuto soltanto una funzione ripristinatoria della provvista. Solo da quel momento, infatti, sussiste un pagamento indebito e sorge, pertanto, il diritto a ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale (non quindi limitato ai dieci anni a ritroso dalla chiusura del conto). (Alberto Gattuccio - Francesco Paolo Perniciaro) (riproduzione riservata)

L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 (c.d. decreto milleproroghe), nel dettare una norma interpretativa dell’art. 2935 c.c., fa riferimento esclusivo ai <> e non già a quelli nascenti dal pagamento indebito di somme che costituisce il fatto generatore del diritto di agire per la loro ripetizione. Il pagamento dell’indebito può dunque individuarsi nell’estinzione del saldo di chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione così come previsto dall’art. 2935.c.c., anche con l’interpretazione imposta dal decreto del 2010. (Alberto Gattuccio - Francesco Paolo Perniciaro) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione degli Avvocati Alberto Gattuccio e Francesco Paolo Perniciaro


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