Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 701 - pubb. 01/01/2007

Legittimità del prodotto 4you

Tribunale Parma, 22 Settembre 2004. Est. Mari.


Prodotto finanziario denominato 4you – Natura dell’operazione – Falsa prospettazione di piano d’accumulo – Insussistenza – Adeguatezza delle informazioni – Sussistenza – Violazione del reg. Consob n. 11522/1998, artt. 26, 28 e 29 – Insussistenza – Nullità del contratto per mancanza di trasparenza – Insussistenza – Pubblicità ingannevole e provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Conseguenze – Mancanza di prova – Irrilevanza.



 


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato, a mezzo servizio postale, in data 08/03/2004, Bianchi Mirella evocava in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a. per sentire dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato "4 You" concluso dalle parti in data 23/05/2001 e, in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate, nonché al rimborso di tutte le spese da lei sostenute.

I profili di nullità erano fatti discendere dalla violazione di norme imperative, costituite dall'art.21 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da diversi articoli del Regolamento Consob n.11522 del 1998.

Evidenziava, inoltre, indeterminatezza dell'oggetto del contratto e violazione degli artt.1469 bis e segg.c.c., per complessiva vessatorietà del medesimo.

L'annullabilità, invece, sarebbe discesa dalla dolosa predisposizione di clausole e formule idonee a trarre in errore il cliente, errore essenziale e riconoscibile.

In estremo subordine, chiedeva la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, provocati dal suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento.

Stante la natura dei rapporti oggetto della controversia, la causa veniva proposta con le forme. previste dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n° 5 disciplinante il nuovo processo societario, bancario e finanziario.

In data 03/05/2004, .Ia convenuta Banca Agricola Mantovana s.p.a. notificava all'attrice comparsa. di costituzione e risposta, manifestando espressamente la volontà di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n° 5/2003, ritenendo la causa matura per essere trattata immediatamente.

In particolare, confutava partitamene i singoli profili di nullità ed annullabilità dedotti in citazione, concludendo per il rigetto delle domande. La convenuta notificava, quindi, alla Bianchi l'istanza di fissazione di udienza, depositata presso questo Tribunale nei termini di legge.

A seguito della notificazione suddetta l'attrice depositava in cancelleria la nota ex art. 10 d.lgs. n. 5/03.

Con decreto datato 8/07/2004, notificato alla convenuta in data 23.8.2004, 

il Giudice Relatore designato, fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio per il giorno 22/09/2004, senza disporre attività istruttorie, invitando le parti a depositare, entro il 16.9.2004, memorie conclusionali contenenti anche l'eventuale indicazione delle questioni bisognose di trattazione.

All'odierna udienza, dopo la discussione, il Tribunale, avvalendosi del disposto dell'art.16, comma quinto, D.Igs.5 cit., ha trattenuto la causa per la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice si duole di aver concluso un contratto con la Banca convenuta, denominato "Piano finanziario 4 You", il quale conterrebbe una serie di gravi anomalie di natura giuridico - economico - finanziaria, la violazione della disciplina di cui al D.lgs. n° 58/98 e delle connesse disposizioni Consob (in particolare del regolamento n°11522 del 01/07/1998). L'operazione consiste nell'erogazione di un finanziamento a lungo termine dall'Istituto di credito al cliente, per l'acquisto immediato di strumenti finanziari.

Orbene, il Testo Unico della Finanza (di seguito "T.U.F.''), approvato con il D.lgs 24/02/1998 n° 58, all'art. 1 (Definizioni), comma 6°, lettera C), contempla espressamente tra i "servizi accessori', categoria in cui si colloca il piano finanziario in esame, "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

E' incontroverso che, sotto il profilo della logica economico-finanziaria ad

esso sotteso, il piano denominato "4You" si caratterizza, rispetto ad altre analoghe operazioni di finanziamento, per essere ispirato non ad una logica di breve termine, quanto di lungo termine ed è finalizzato alla incentivazione del risparmio diretto alla costituzione di un capitale futuro, di cui il risparmiatore potrà disporre al termine del contratto (salva la possibilità di chiudere in qualsiasi momento l'operazione, rispettando certe modalità e condizioni).

In particolare, la banca eroga un finanziamento al cliente, sottoscrittore del piano, finalizzato all'acquisto di determinati strumenti finanziari, rimborsabile in un arco di tempo di circa 15 anni; la somma messa a disposizione del cliente viene utilizzata per l'acquisto di strumenti finanziari predeterminati in contratto.

Questi ultimi sono di due tipi, al fine di ridurre al minimo i rischi dell'operazione (componente obbligazionaria e componente fondi) con salvaguardia del capitale investito (e anche, come si vedrà, degli interessi pagati alla banca nel periodo di ammortamento).

Nel contratto per cui è causa, uno degli strumenti finanziai acquistati è a tasso fisso, ed è costituito da una obbligazione "Zero coupon" (v. punto B. del piano finanziario - all.2 fasc. conv.) emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo Monte Dei Paschi, con data di rimborso pari a quella del contratto.

All'acquisto del suddetto titolo, viene destinata una somma pari a circa il 60% dell'importo finanziato dalla banca al cliente:

La residua parte (circa il 40%) è destinata all'acquisto di uno, o più, fondi comuni di investimento istituiti dalle società Gi.GEST SGR s.p.a. e

DUCATO GESTIONI SGR s.p.a., scelti tra una gamma di fondi con varie caratteristiche (monetari, azionari, bilanciati ecc.) e con diversi profili di rischio.

Tutti i suddetti titoli, acquistati grazie al finanziamento erogato, sono inseriti in un deposito titoli intestato al cliente, il quale ne diventa proprietario a tutti gli effetti di legge, anche se, a garanzia del rimborso del finanziamento, i titoli sono costituiti in pegno a favore della banca.

La denominazione adottata per il prodotto ("4 You) trae origine dalle quattro (four) componenti: finanziamento, componente obbligazionaria (titolo obbligazionario Zero Coupon), componente azionaria (fondi), . polizza assicurativa. .

Quest'ultima rappresenta la copertura assicurativa del prodotto, gratuita per il cliente, in forza della quale il piano finanziario è portato a completamento in caso di decesso o di invalidità permanente (con grado pari o superiore al 60%) del contraente.

 

Ciò posto, risulta dalla documentazione che la Bianchi stipulò un contratto 4 YOU.

In data 23/05/2001, la cliente ottenne da B.A.M. un finanziamento di £.16.789.258 = pari a € 8.670,93=.

Tale somma venne investita nell'acquisto dei seguenti strumenti finanziari: Obbligazioni BANCA 121 01/16 ZC di nominali € 11.000,00 (valore di rimborso) al prezzo di £.10.168.767= pari a € 5.251,73=.

Quote Fondo DUCATO AZ. ITALIA  per un valore di € 1.139,73=; Quote Fondo DUCATO AZ. INTERNAZIONALE per un valore di € 1.139,73;

Quote Fondo DUCATO AZ. EUROPA per un valore di Euro 1.139,73.

Il finanziamento doveva essere rimborsato, dall'odierna attrice, in 176 rate mensili costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi dell'importo unitario di £.150.000= (€ 77,47=), per un totale di € 13.634,46= nell'arco di 15 anni.

La differenza aritmetica tra quest'ultimo importo e quello iniziale erogato (€ 8.670,93=) è pari ad € 4.963,53= e rappresenta l'ammontare complessivo di interessi rimborsati dal cliente alla banca nell'arco dell'operazione (15 anni).

Il rapporto percentuale tra somma finanziata e la quota (esatta) della stessa destinata all'acquisto dell'obbligazione Z.C., è pari al 60,57% (rapporto tra € 8.670,93= ed € 5.251,73= ove il primo è l'importo totale del finanziamento e il secondo è la quota dello stesso finanziamento destinata all'acquisto dell'obbligazione), come previsto.

La quota di interessi pagata dall'attrice sulla somma anticipata per l'acquisto del Certificato Z.C. (€ 5.251,73=) è, quindi, facilmente ricavabile, essendo uguale al 60,57% dell'ammontare complessivo degli interessi corrisposti per l'intero finanziamento (che si è visto essere di € 4.963,53=).

Il 60,57% di € 4.963,53= corrisponde ad € 3.006,27; tale importo rappresenta l'ammontare di interessi pagato in quindici anni dal cliente sulla quota di finanziamento destinata all'acquisto del certificato Z.C.

Ora, sommando il prezzo iniziale di-acquisto del certificalo Z.C. pari a € 5.251,73= agli interessi pagati su tale somma, pari a € 3.006,27= si ottengono € 8.258,00, inferiori al valore nominale del titolo a rimborso pari ad €11.000, 00.

Ne discende, secondo quanto evidenziato dalla difesa convenuta, che l'operazione di acquisto del certificato, lungi dal non coprire il costo degli interessi, consente di acquistare immediatamente il titolo, con un valore nominale ampiamente superiore alla somma del capitale finanziato con i relativi interessi.

Non solo.

Il valore nominale del certificato Z.C. (€ 11.000,00= a scadenza) sommato al valore iniziale delle quote del fondo acquistate dal cliente grazie al finanziamento (€ 3.419,2=), è pari ad € 14.419,2=, superiore ab origine alla somma del capitale e degli interessi rimborsati dalla cliente alla Banca in quindici anni (€ 13.634,46).

In tal senso, l'operazione può intendersi come forma di risparmio a capitale garantito (il rimborso del capitale è garantito dalla obbligazione il cui valore nominale è superiore al valore del capitale finanziato), ed è concepita in modo tale da consentire il recupero integrale del capitale e degli interessi, oltre ad uno spread rappresentato essenzialmente dal rendimento dei fondi acquistati dal cliente nell'arco di quindici anni (v. prospetto doc.22 fasc. conv.).

I calcoli suindicati non risultano, in verità, contestati dalla difesa attorea.

La componente fondi è certamente quella che influenza il margine dell'operazione, ma il lungo termine consente, come noto, di ammortizzare i periodi di negatività dei mercati.

L'operazione si basa proprio sul fatto che i fondi comuni d'investimento, nel lungo termine, si sono comunque rivalutati.

Il rendimento dei fondi, peraltro, non è nella disponibilità della Banca, la quale non può garantire (ed espressamente non garantisce, come dichiarato nelle norme generali - Sez. 1° Art. 4, dove il cliente dichiara di essere stato informato ed aver compreso, con riferimento alle quote fondi, che non v'è garanzia del rendimento futuro delle stesse) quale sarà l'andamento del mercato nei prossimi quindici anni, ma certo è che tali prodotti, nel lungo termine, non hanno perso valore ma si sono apprezzati, con i rendimenti più vari.

Funzionale all'esecuzione del rapporto regolato dal "piano finanziario 4 You", fu oltre alla. sottoscrizione di questo ultimo (v.doc.2), anche quella del libretto di deposito nominativo n. 5307459 (v.doc.3), dei contratti di deposito titolo a custodia e amministrazione n.1119468 (v.docc.4), e di quello per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (v.doc.5).

Risulta, inoltre, sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari (ex art.28, I° comma del Regolamento Consob n° 11522/98 - v.docc.6-) nel quale aveva dichiarato:

-media esperienza in materia di strumenti finanziari;

-obiettivi di investimento di livello 4 - (vedasi punto 3 del questionario);

-media propensione al rischio/performance (punto 4);

-rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria.

Ricevette, infine, il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (v.docc.7).

Tra gli allegati al "piano finanziario 4 You" consegnati alla cliente rientrano, inoltre, l'estratto delle Condizioni concernenti la copertura assicurativa, il Prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento e il Regolamento del Prestito obbligazionario Zero Coupon.

Passando ad esaminare le doglianze dell'attrice, il Collegio non può esimersi dal rilevare come la sua difesa - cui incombeva il relativo onere - in alcuna maniera abbia chiesto di provare la serie di accuse in fatto (promesse di rendimenti particolarmente elevati, raggiri, omissioni) mosse al personale della Banca con cui si concretizzò il rapporto.

Le stesse sono rimaste mere asserzioni, sfornite di qualsiasi supporto probatorio; in conseguenza, la decisione di questo Tribunale non potrà che basarsi sulla documentazione allegata.

Ciò posto, questo Collegio ritiene certamente intelleggibile nelle sue componenti essenziali il contratto che, del resto, l'attrice neppure sostiene di non aver letto, ovvero (ancor più grave) che gliene sia stata impedita la lettura, prima delle sottoscrizioni, tutte, in verità, da lui debitamente apposte.

Orbene, scorrendone il contenuto, la Bianchi non poteva non comprendere che l'operazione finanziaria conclusa, prevedendo l'obbligo di corrispondere interessi alla banca, non aveva natura di piano di accumulo, cosa che fa venir meno l’accusa fondamentale spiegata.

In verità, in alcuna sua parte il "piano finanziario 4 You" è denominato o indicato quale piano di accumulo, tanto meno l'impostazione delle clausole è tale da farlo apparire quale piano di accumulo.

La prima pagina del contratto prevede espressamente e a chiare lettere al punto A (scritto in grassetto ed evidenziato) "La concessione di un finanziamento ..." indicando importo e tasso e numero di rate per il rimborso.

Allo stesso modo nel contratto, sempre in prima pagina, al punto B, in grassetto ed evidenziato si legge testualmente "L'acquisto, utilizzando per il corrispondente importo il finanziamento di cui al precedente punto A di …”.

Sempre di finanziamento si parla esplicitamente al punto C, laddove viene illustrata la componente Fondi del piano.

Alla Sezione 1 Norme Generali, art 4, il cliente aveva dichiarato "di aver ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento / disinvestimento.

La Bianchi, inoltre, aveva ottenuto il versamento sul proprio libretto di deposito della somma corrispondente all'importo finanziato, circostanza inspiegabile se non vi fosse stato, a monte, il finanziamento.

La difesa attrice si duole che il contratto “4you”, lungi dall'essere un mero piano di accumulo consiste in realtà in un finanziamento che la Banca concede al cliente, per l'acquisto di titoli e per la sottoscrizione di 

quote di fondi lasciati, poi, in deposito ed a garanzia del finanziamento presso la Banca stessa.

Nella realtà è avvenuto proprio questo.

Con la sottoscrizione del contratto la Bianchi aveva acquistato, subito, la proprietà dei titoli indicati nello stesso, inseriti in un deposito a custodia ed amministrazione a lei intestato.

Il vincolo di garanzia non vale certo ad escludere il diritto di proprietà.

Il cliente può (e poteva) decidere in ogni momento di svincolarsi dal contratto e di monetizzare i titoli approfittando di un momento di mercato favorevole.

Come è intuitivo, il recesso unilaterale da un contratto a tempo determinato comporta il pagamento di un corrispettivo onde compensare la controparte contrattuale, la quale concede tale facoltà a suo rischio. Eventuali accadimenti futuri, tali da compromettere la capacità reddituale, sono coperti da polizza assicurativa.

Le somme già versate dal cliente al momento del recesso non sono affatto perdute, in quanto ovviamente computate ai fini della determinazione della somma residua (per capitale ed interessi) dovuta per l’interruzione volontaria dell'operazione. Tali somme non sono dovute dal cliente per caso, ma a titolo di rimborso di un finanziamento regolarmente erogato.

Prive di pregio sono le censure relative alla dedotta violazione di una serie di articoli del Regolamento Consob n.11522/1998.

Sostiene la difesa attorea facilmente dimostrabile un posto per il cliente,

sensibilmente più elevato dei benefici, "se si tiene presente che, per andare in pareggio, l’Investitore deve sperare che al termine dei quindici anni la quota di capitale presa a mutuo ed investita gli abbia reso circa il 60%"(pag. 6 - atto di citazione).

La circostanza comporterebbe la violazione dell'art.26 cit. Regolamento.

In verità, in alcuna parte del contratto né nei documenti informativi si quantificano le potenzialità di plusvalenza del prodotto.

Si è già illustrato, al contrario, con la corretta lettura del piano, in tutte le sue molteplici componenti, che il prodotto è certo caratterizzato da componenti di equilibrio derivanti dall'attenuazione di molti dei fattori di volatilità propri di strumenti finanziari semplici (fondi di investimento, azioni, obbligazioni).

Il fatto che il piano preveda una duplice componente (obbligazionaria e fondi), un lungo termine, una polizza assicurativa, lo rende certo più idoneo a tutelare l'investitore da periodi di ribassi del mercato.

Come visto, il piano non ha quale obiettivo primario la costruzione di plusvalenze esorbitanti (non conciliabili con elevati standards di sicurezza) quanto, piuttosto, la creazione di un capitale futuro inesistente ab origine, maggiorato dall'incremento sperato del valore delle quote dei fondi. Concorda il Tribunale con l'osservazione della difesa convenuta, laddove evidenzia che l'elemento di novità del piano - e la sua originalità - sta nel fatto di consentire al cliente di speculare sull'andamento dei mercati accedendo immediatamente alla proprietà di strumenti finanziari di cui, in assenza del finanziamento, non potrebbe disporre. Un normale piano di accumulo sconta inevitabilmente rialzi del mercato (e i ribassi) in modo mediato, il piano finanziario in questione punta sul lungo termine concentrandosi sull'incremento dei fondi acquistati ab 

origine nell'arco di ben quindici anni, quindi con altissima possibilità di plusvalenze rispetto ai soldi investiti.

Lamenta, ancora, l'attrice la violazione del divieto di svolgere operazioni in conflitto di interessi (v.artt.26 Regol. e 21 lett.c) T.u.f.), non avendo espressamente approvato la specifica clausola inserita nel contratto. Il modulo contrattuale, a ben guardare, oltre a dichiarare l'esistenza del conflitto di interessi nella sezione B (acquisto obbligazione) e nella sezione C (acquisto fondi), acquisendo il consenso del cliente, ribadisce l'esistenza della situazione di conflitto collocando le relative autorizzazioni nella sezione finale dedicata alla specificazione delle clausole vessatorie.

In altri termini, non solo il cliente trova l'informazione circa l'esistenza di un conflitto di interessi nel corpo del contratto, ove l'evidenza grafica è data dal trattino a margine, ma la rinviene una seconda volta, accettando ulteriormente il conflitto con una seconda firma, nella sezione dedicata alle clausole vessatorie.

La dedotta violazione dell'art.28 Regol. (ed art.21 lett.b) cit.) muove da una pretesa carenza di informazioni, ma contrasta, cove visto, con l'evidenza documentale, stanti le dichiarazioni fornite dalla cliente nel contratto ed il contenuto dei documenti e prospetti informativi consegnati dalla banca.

L'art.29 Regol., che obbliga gli intermediari a non effettuare, per conto degli investitori operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, sarebbe stato violato essendo state raccote le informazioni circa la capacità finanziaria, la propensione al rischio, gli obiettivi d'investimento non liberamente dal cliente, bensì subdolamente

inserite come prestampato nel contratto, in tal maniera non potendo far fede.

La censura, attesa la già evidenziata carenza di riscontro ad una condotta men che regolare della Banca, è infondata dal momento che il profilo complessivo dell'attrice, risultante dal doc.6 debitamente sottoscritto appare certamente compatibile con l'impegno finanziario assunto con la stipula del contratto.

La nullità ed inefficacia del contratto viene fatta derivare dalla mancanza di trasparenza (oggetto indeterminato, essendo oscuro il tipo di prodotti acquistati) e dalla sua vessatorietà complessiva.

In particolare, la scarsa precisione su aspetti rilevantissimi, che attengono al suo oggetto ed all'adeguatezza del corrispettivo pagato, rispetto a beni e servizi acquistati, sarebbe in manifesto contrasto con il complesso normativo a tutela del consumatore (la non trasparenza della clausola è essa stessa fonte di squilibrio tra le parti, v.Trib.Roma 21 gennaio 2000).

Sotto entrambi i profili, è sufficiente leggere le sole parti scritte in maiuscolo, punti da A a C, per comprendere la struttura del contratto.

Una persona di comune preparazione comprende che il finanziamento di cui al punto A serve per comprare i titoli di cui al punto B e al punto C. Se poi legge meglio, scopre che i titoli di cui al punto B sono obbligazioni emesse da una banca primaria, con indicato il valore a rimborso e il prezzo di acquisto, mentre i titoli di cui al punto C sono fondi comuni di investimento mobiliare.

L'oggetto del contratto è, quindi, un finanziamento destinato all'acquisto di titoli.

Il cliente, inoltre, sin dall'inizio è a conoscenza del valore di rimborso dell'obbligazione a scadenza (lo trova scritto nel contratto) e di quello di acquisto dei fondi comuni di investimento.

Può scegliere la tipologia dei fondi (normalmente e giustamente sono privilegiati gli azionari).

Sull'obbligazione non ci sono commissioni.

Sulla vendita dei prodotti non c'è lucro (l'emittente rimborsa il titolo alla scadenza con interessi).

Tutti i fondi comuni, invece, prevedono commissioni di gestione e la cosa, lungi dall'essere squilibrata, è del tutto normale (i gestori lavorano per conto del cliente e devono essere pagati).

L'estinzione anticipata del mutuo, costituisce un caso di recesso unilaterale dal contratto con corrispettivo.

Il vantaggio è che il cliente può chiudere in ogni momento quando l'andamento dei mercati gli è favorevole (quindi il corrispettivo del recesso e compensato dalla possibilità di recedere nel momento migliore, pagando anche le spese di recesso).

In conclusionale, a riscontro della oscurità del contratto viene richiamata la formula di matematica finanziaria in forza della quale vengono determinate le conseguenze economiche del recesso (art.8 contratto). Osserva, sul punto, il Tribunale, da un lato, che le conseguenze economiche non potevano essere esplicate diversamente, dall'altro che il sottoscrittore non era certo costretto ad aderire al piano finanziario, nonostante l'oscurità della clausola.

Il contratto 4you risulta, pertanto, equilibrato ed è studiato per dare reciproca soddisfazione alle parti, all'esito naturale del piano.

La domanda finalizzata all'annullabilità muove da un dedotto comportamento doloso della convenuta nella predisposizione del negozio, tale da ingenerare un inevitabile errore (essenziale e riconoscibile) in capo al cliente contraente.

In proposito richiama un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (allegato alle note ex art.10), reso il 6 marzo 2003 (n.11792).

La considerazione che è stato emanato nei confronti di operatore economico diverso dalla Banca Agricola Mantovana S.p.A., a parere del Collegio, non è ostativa ad una valutazione delle argomentazioni addotte dall'Autorità, a, sostegno della delibera chi il messaggio pubblicitario (depliant illustrativo composto di.. quattro facciate, intitolato "4 You - L'innovazione nella. previdenza") doveva ritenersi pubblicità ingannevole, potendo subire il consumatore un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta, rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover, al contempo, sottoscrivere anche un contratto di finanziamento.

L'Autorità, infatti, valuta la semplice espressione "piano finanziario", presente, come visto, anche nel contratto sottoscritto dall'attore, di portata generale e non idonea, di per sé, ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto.

Ciò posto, però, ad escludere la dedotta annullabilità valgono le argomentazioni su svolte circa la non equivocità del punto A del contatto oggetto della presente causa (ben più completo e significativo ai fini del decidere di un semplice depliant illustrativo).

L'attrice parla di informativa ingannevole e falsa ma, non solo non prova quale informativa avrebbe ricevuto, nemmeno indica quali parti del contratto o dei documenti informativi sottoscritti conterrebbero informazioni diverse dalla realtà.

Anche in merito all'essenzialità dell'errore la difesa attrice non fa che ripetere le precedenti argomentazioni senza fornire un minimo supporto concreto.

Se la cliente è incorsa in errore, questo non era riconoscibile dal momento che mai risulta che abbia manifestato di non comprendere il contratto, che pure ha regolarmente adempiuto per oltre due anni.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda proposta devequindi essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

a)rigetta la domanda;

b)condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa che liquida, in favore della Banca convenuta, nella complessiva somma onnicomprensiva di € 1.200,00.

Così deciso in Parma, il 22 settembre 2004