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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7011 - pubb. 07/03/2012.

Trasferimento della tutela nel luogo di trasferimento del tutore, regolamento di giurisdizione e ratio della individuazione dell’organo competente per la tutela dell’incapace


Tribunale di Varese, 16 Febbraio 2012. Est. Buffone.

Trasferimento del tutore – Trasferimento conseguente della tutela – Art. 343 c.c. – Applicabilità all’amministrazione di sostegno – Esclusione.

Trasmissione degli atti da un Giudice tutelare all’altro – Restituzione degli atti – Regolamento di competenza richiesto d’Ufficio – Applicabilità – Sussiste.

Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Giudice del luogo di effettiva dimora del beneficiario – Prevalenza sulla residenza formale – Sussiste – Forum conveniens.


L’art 343 c.c. - che consente il trasferimento della tutela nel luogo in cui si trasferisce il tutore - previsto per la misura di protezione dell’interdizione, non è applicabile analogicamente all’amministrazione di sostegno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare. E’, quindi, esperibile anche per il caso in cui, trasferiti gli atti da un giudice tutelare all’altro, per ritenuta competenza, questi li restituisca esprimendo opinione difforme. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La ratio legis sottesa alla individuazione dell’organo competente per la tutela dell’incapace è quella di offrire al medesimo “il servizio pubblico di protezione a lui più vicino”, nel rispetto della dignità del protetto e nella ricerca della soluzione giuridica a lui più confacente. E, allora, è l’organo del luogo dove l’adulto incapace effettivamente vive a dovere curare il percorso fisiologico del soggetto sub protezione. Il criterio per la competenza territoriale, pertanto, è in via primaria quello della cd. residenza abituale (forum conveniens). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 42 c.p.c.

Massimario, art. 45 c.p.c.


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