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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7014 - pubb. 07/03/2012.

Overruling, rilevabilità d’ufficio e giusto processo


Cassazione civile, sez. VI, 17 Febbraio 2012. Est. Frasca.

Questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale – Overruling – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Principio del Giusto Processo.


Il principio per cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso. Ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Cass. civ. Sez. 2, 2 febbraio 2011 n. 2427, in relazione ad un caso identico a quello di specie); b) nel caso in cui il giudice di legittimità muti la propria precedente interpretazione di una norma processuale (c.d. "overruling), nel senso di configurare in danno di una parte del giudizio una decadenza od una preclusione prima escluse, si giustifica una scissione tra il fatto (cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.) - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della sentenza correttiva, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. civ. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 163bis c.p.c.

Massimario, art. 165 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


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