Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7044 - pubb. 21/03/2012

Cancellazione di iscrizione di società e inammissibilità della istanza di terzi

Tribunale Palermo, 06 Aprile 2011. Est. De Gregorio.


Registro Imprese – Cancellazione di società – Cancellazione dell’iscrizione della cancellazione – Istanza di terzi – Inammissibilità – Istanza della società medesima – Ammissibilità.



E’ possibile provvedere, ai sensi dell’art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti, ma solo su istanza del liquidatore della medesima società.

I terzi non possono richiedere al Giudice del Registro delle Imprese la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione di una società avvenuta in mancanza dei presupposti necessari e questo in ragione dell’effetto costitutivo della cancellazione, mentre l’istanza ex art. 2191 c.c. può essere proposta dalla medesima società cancellata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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