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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7082 - pubb. 02/04/2012.

Trascrizione nel registro delle imprese di domanda giudiziale di accertamento della proprietà di partecipazioni con intestazione fiduciaria


Tribunale di Verona, 01 Aprile 2012. Est. Mirenda.

Registro delle imprese - Atti soggetti a trascrizione - Interpretazione estensiva del sistema normativo - Trascrizione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà di partecipazioni con intestazione fiduciaria - Ammissibilità.


I compiti di pubblicità-notizia assegnati al Registro delle Imprese rispondono all’esigenza di assicurare ai terzi che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (si pensi alle notizie afferenti la sede sociale, le persone degli amministratori, il capitale sociale, la dinamica circolatoria delle partecipazioni e gli atti di disposizione che le riguardono, le modificazioni statutarie sopravvenute, etc.); deve , pertanto, accedersi all’interpretazione “estensiva” del sistema normativo di cui agli artt. 2188 e 2189 c.c., non essendo immaginabile che il legislatore possa aver negato pubblicità erga omnes ad eventi che comunque investono – sia pure in forma interlocutoria – atti e/o fatti per i quali è prevista invece l’iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell’iscrizione tipica (nel caso di specie, il tribunale ha ordinato al conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di partecipazioni di di S.r.l. con l'intestazione fiduciaria ed il trasferimento delle stesse ai fiducianti). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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