Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7180 - pubb. 14/05/2012

Immobili da costruire, domanda di nullità per mancanza della garanzia e abuso del processo

Tribunale Pavia, 17 Aprile 2012. Est. Balba.


Procedimento civile - Esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale - Abuso del processo - Violazione degli articoli 2 e 111 della Costituzione.

Immobili da costruire - Preliminare di vendita - Fideiussione obbligatoria e nullità del contratto - Ratio.

Immobili da costruire - Preliminare di vendita - Nullità per mancanza della garanzia accessoria - Proposizione della domanda in assenza di qualunque inadempimento o stato di crisi del promettente venditore - Abuso del processo.



Costituisce abuso del processo, la cui tutela trova fondamento negli artt. 2 e 111 Cost. ed il cui accertamento comporta la reiezione della domanda, l’esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

L' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 122/2005 secondo cui “All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento...” é volto a tutelare il promissario acquirente permettendo il recupero delle somme versate fino alla stipula del contratto definitivo per il caso di inadempimento o stato di crisi del promittente venditore. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia  accessoria ex d. Lgs. 122/2005 una volta che l’immobile promesso in vendita aveva già ottenuto l’agibilità in assenza di qualunque inadempimento o stato di crisi della promittente venditrice, costituisce abuso del processo per essere venute meno le ragioni di tutela specifiche accordate dalla normativa attributiva del diritto. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 72 l. fall.


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