Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7186 - pubb. 16/05/2012

Interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c e sterilizzazione delle poste contabili

Tribunale Cosenza, 06 Luglio 2011. Est. Greco.


Operazioni bancarie in conto corrente - Rimesse - Prescrizione - Interpretazione autentica dell'art. 2935 cod.civ. - Sterilizzazione delle poste contabili - Impossibilità.



La disposizione di cui all’art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 riguarda i diritti nascenti dalla singola “annotazione in conto”. Ove la suddetta disposizione venisse interpretata nel senso che essa impone di escludere la “messa in discussione delle annotazioni in conto” risalenti ad un periodo antecedente a quello corrispondente alla prescrizione ordinaria siffatta lettura determinerebbe la "cancellazione" delle poste contabili annotate in epoca antecedente il decennio il che equivarrebbe naturaliter ad una chiusura del conto (conseguentemente una semplice annotazione contabile, la prima dell’ ultimo decennio, assumerebbe la natura di credito per sorte capitale). Pertanto nei giudizi volti ad accertare il saldo effettivo del conto la sterilizzazione della poste annotate in epoca antecedente al decennio impedirebbe di distinguere la natura della prima annotazione successiva la quale assumerebbe, di per sé, la natura di credito per sorte capitale laddove essa potrebbe per contro (come accade normalmente) risultare costituita da una percentuale (di debito o di credito) a titolo di interessi. (Giuseppe Greco) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giuseppe Greco


TRIBUNALE DI COSENZA

Proc. n. 1196/2008 RACC

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

dott. Massimo Lento, Presidente

dott.Giuseppe Greco, Giudice est

dott.ssa Francesca Goggiamani, Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopraindicato;

tra

Banca C. S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Luigi Fera n. 122 presso lo studio dell’avv. Carmela Della Mura, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, - opponente,

e

Commissario Liquidatore della società cooperativa “Caseificio Sociale Croce di Magara” a r.l., elettivamente domiciliato in Cosenza alla via dei Mille n. 59-g presso lo studio dell’avv. Francesco Provenzano, rappresentato e difesi, in forza di procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv. Antonello Irtuso, - convenuto

 

Oggetto: opposizione allo stato passivo

 

1. - Con ricorso ex art. 98 l.fall., depositato in Cancelleria in data ventisei luglio duemilaotto, Banca C. S.p.a. espone quanto segue: - ha chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa “Caseificio Sociale Croce di Magara” a r.l. dei seguenti crediti: € 9.241,27 per saldo di operazione di “sconto di semestralità”; € 10.849,23 per saldo debitore del c/c n. 52/283, oltre interessi (tale ultima voce di credito è stata successivamente limitata da essa ricorrente ad € 9.110,75 per effetto della sterilizzazione della capitalizzazione degli interessi debitori dall’1.01.1995 al 30.06.2000); - il Commissario liquidatore non ha ammesso alcuna voce di credito

1.1. - Tanto premesso - e sulla considerazione che entrambi i crediti andassero ammessi al passivo della procedura concorsuale - Banca C. S.p.a. propone opposizione ai sensi della disposizione di cui all’art. 98 l.fall

La banca opponente ha dedotto, in relazione al conto corrente bancario, che il saldo del rapporto (instaurato in dta 3.12.1990) “ha riguardato gli ultimi dieci anni di vigenza del rapporto” per essere le eventuali pretese restitutorie da parte del correntista prescritte ai sensi della disposizione di cui all’art. 2946 cod.civ. e ha, espressamente, eccepito la prescrizione avuto riguardo al diritto alla restituzione delle “somme pagate prima del 25.08.1995”

Instaurato ritualmente il contraddittorio il Commissario liquidatore si è costituito nel giudizio

2. - Nel corso del processo il Tribunale ha disposto un accertamento tecnico-contabile al fine di determinare: a) l’ammontare del credito vantato dall’opponente alla data del 31.03.2004 (decreto di sottoposizione alla procedura liquidatoria) e detratto quanto pagato dalla Regione Calabria in data 3.02.2006 sulla base dell’interesse convenzionale e senza fare applicazione di alcuna forma di capitalizzazione; b) il saldo del c/c alla data del 29.01.2004 (data di chiusura del conto) sulla base del tasso d’interesse convenzionale e senza fare applicazione del criterio della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista

2.1. - All’udienza del diciotto maggio duemilaundici il procuratore della parte opponente ha espressamente rinunciato alla pretesa relativa allo “sconto semestralità”. Siffatta rinuncia, a giudizio del Tribunale, è da considerare “espressione della facoltà della parte di modificare … le domande e le conclusioni precedentemente formulate” e come tale rientra fra i poteri del difensore (cfr., ex plurimis: Cass. civ. Sez. L. 7.03.1998, n. 2572). Ne consegue che - limitatamente al motivo di opposizione riguardante la mancata ammissione al passivo della procedura liquitatoria del credito nascente da “sconto semestralità” - il Tribunale è esonerato dall’assumere alcuna statuizione (cfr. Cass.civ. Sez. II, 11.02.1977, n. 620)

3. - Avuto riguardo alla residuale pretesa fatta valere dall’ opponente va, preliminarmente, delibata l’eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio della banca ricorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 98 l.fall. (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo nove gennaio duemilasei n. 5). 3.1. - L’eccezione è infondata

Il presente giudizio è, invero, regolato - quanto al rito - dal nuovo testo dell’art. 99 l.fall. ovvero dalla legge vigente al momento del deposito del ricorso (in conformità al generale principio di diritto processuale “tempus regit actum”, in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto)

E’ da escludere, peraltro, che il presente procedimento possa essere processualmente disciplinato dal vecchio testo dell’art. 98 l.fall. avuto riguardo al fatto che la eccezionale ultrattività del testo previgente della norma citata è limitata alle ipotesi indicate dall’ art. 150 del decreto legislativo su indicato (norma sicuramente di carattere eccezionale e come tale non suscettibile di interpretazione analogica) ovvero alle “procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto e non può estendersi alle procedure di liquidazione coatta amministrativa

4. - Nel merito l’opposizione è infondata

4.1. - Con specifico riferimento alla prospettata legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti per il perisodo successivo alla alla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 9 febbraio 2000 il Tribunale rileva che secondo il diritto vivente “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l’ illegittimità - per violazione dell’art. 76 Cost. -, dell’art. 25, terzo comma, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal secondo comma dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I, 18.09.2003, n. 13739)

D’altra parte l’opponente non ha provato la conclusione di alcun negozio modificativo del contratto stipulato in data 29.11.1990 in ordine alla decorrenza degli interessi maturati sulle poste contabili

Alcun effetto negoziale può, ad ogni evidenza, attribuirsi all’avviso fatto unilaterlamente pubblicare dalla banca

4.2. - Il rilievo difensivo di parte ricorrente in ordine alla necessità di calcolare il saldo del conto corrente sulla base della capitalizzazione annuale delle poste “debitorie” conteggiate sul conto corrente non trova alcuna giustificazione così come ha di recente definitivamente chiarito la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 24418/2010).

4.3. - Avuto riguardo alla eccezione di prescrizione relativa alla pretesa di restituzione delle somme indebitamente pagate dalla correntista il Collegio rileva che la deduzione di parte opponente nel presente giudizio rileva esclusivamente ai fini della determinazione del saldo del conto corrente in quanto la parte resistente non ha avanzato in questa sede alcuna domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione di alcuna somma indebitamente incamerata dalla banca.

4.3.1. - A limitati fini su evidenziati il Tribunale osserva che la recente novella all’art. 2935 cod.civ. di cui all’art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (a mente della quale “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) non incide in alcun modo nella soluzione della presente controversia nella quale non si discute della restituzione di somme ma esclusivamente della determinazione del saldo di un conto corrente bancario

4.3.1.1. - La disposizione su richiamata, siccome appare chiarissimo già dalla sua espressione letterale, riguarda i diritti nascenti dalla singola “annotazione in conto”

D’altra parte ove la suddetta disposizione venisse interpretata nel senso che essa impone di escludere la “messa in discussione delle annotazioni in conto” (cfr. l’ordinanza del Tribunale di Milano 7.04.2011) risalenti ad un periodo antecedente a quello corrispondente alla prescrizione ordinaria siffatta lettura determinerebbe conseguenze dirompenti sulle controversie in materia di rendiconto su rapporti di conto corrente bancario: la cancellazione di fatto delle poste contabili annotate in epoca antecedente il decennio equivarrebbe naturaliter ad una chiusura del conto

In definitiva una semplice annotazione contabile (cioè la prima dell’ ultimo decennio) assumerebbe la natura di credito per sorte capitale: in altre parole nei giudizi volti ad accertare il saldo effettivo del conto la sterilizzazione della poste annotate in epoca antecedente al decennio impedirebbe di distinguere la natura della prima annotazione successiva la quale verrebbe necessariamente considerato un credito per sorte capitale laddove essa potrebbe per contro (come accade normalmente) risultare costituita da una percentuale (di debito o di credito) a titolo di interessi

In tali evenienze il contrasto insorto tra le parti in ordine alla natura di ciascuna annotazione (avente natura di capitale ovvero di interessi) non potrebbe essere in alcun modo risolto per l’ impossibilità di esaminare le annotazioni precedenti attraverso le quali si è pervenuti a quella successiva appostazione

Da tale considerazione consegue che la riferita interpretazione non può trovare accoglimento

4.4. - Dalle conclusioni della disposta consulenza - fondate sulla corretta applicazione di criteri forniti dal tribunale - risulta che il saldo del conto corrente alla data del 31.03.2004 era in attivo per la correntista

La pretesa dell’opponente è, pertanto, sfornita di prova

5. - La natura delle questioni trattate suggerisce di compensare integralmente le spese del giudizio

P.q.m

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex artt. 209 e 98 l.fall., depositato in Cancelleria in data ventisei luglio duemilaotto, così provvede: - rigetta il ricorso; - spese compensate. - si comunichi alle parti a norma dell’art. 99 l.fall

Così deciso in Cosenza addì sei luglio duemilaundici

Il Presidente dott. Massimo Lento

Il Giudice estensore dott. Giuseppe Greco