Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7213 - pubb. 23/05/2012

Giudizio di divorzio e omessa notifica al coniuge non comparso dell'ordinanza presidenziale e sanatoria ex articolo 164 c.p.c.

Tribunale Lamezia Terme, 10 Maggio 2012. Est. Ianni.


Giudizio di Divorzio – Ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori – Omessa notifica al coniuge non comparso – Estinzione del giudizio – Esclusione – Nullità sanabile – Sussiste – Articolo 709 c.p.c. previsto per la separazione – Applicabilità – Esclusione – Norma speciale ad hoc: art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970.

Giudizio di Divorzio – Ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori – Omessa notifica al coniuge non comparso – Art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 – Estinzione del giudizio – Esclusione – Applicabilità artt. 164, 291 c.p.c. – Sussiste.



Nel processo divorzile, il coniuge che ometta di notificare il provvedimento presidenziale reso all’udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui, non incorre nella declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c., configurandosi, in ragione della particolare natura del giudizio, una ipotesi di nullità da emendare ai sensi degli artt. 164, comma I, 291 c.p.c. Al rito divorzile, infatti, non si applica l’art. 709 c.p.c. - che, appunto, prevede la necessità di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la notifica del verbale di udienza al coniuge non comparso - ma l’art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 (come novellati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 prima e poi dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che non prevedono un termine perentorio per la notifica dell’ordinanza al coniuge non comparso, disponendo che quest’ultima debba avere luogo nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. dimidiati (deve ritenersi, peraltro, che la scelta del legislatore sia stata voluta, in quanto l’art. 4 l. 898/1970, nella formulazione antecedente alla novella del 1987, prevedeva, al pari dell’art. 709 c.p.c., l’assegnazione di un termine perentorio per la notifica al coniuge non comparso del verbale dell’udienza presidenziale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel processo divorzile, in caso di omessa notificata al coniuge contumace del provvedimento presidenziale reso all’udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui, è da ritenere che debba farsi applicazione analogica dell’art. 164, comma 1, c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., anche in considerazione del contenuto di vocatio in ius che permea l’ordinanza presidenziale all’esito delle indicate riforme di legge, rendendola assimilabile, almeno sotto tale profilo, all’atto di citazione, nel raccordo tra le due fasi in cui il procedimento si scinde. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 164 c.p.c.

Massimario, art. 291 c.p.c.

Massimario, art. 709 c.p.c.


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