La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7247 - pubb. 30/05/2012

Risarcimento dei danni per responsabilità medica, specificità dell'onere di allegazione e inammissibilità di consulenza investigativa

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24 Aprile 2012. Est. Caputo.


Responsabilità medica – Riparto dell’onere probatorio e di allegazione tra paziente e medico – Obbligo di allegazione specifica gravante sul paziente.

Responsabilità medica – Riparto dell’onere probatorio e di allegazione tra paziente e medico – Onere di allegazione specifica – Stretto collegamento con il principio di non contestazione.

Procedimento civile – Onere della prova – Consulenza tecnica d’ufficio “investigativa” – Inammissibilità – Contrasto con i principi generali del processo civile.



Il paziente che agisce in giudizio facendo valere la responsabilità contrattuale del medico e/o della struttura sanitaria è tenuto ad allegare non un qualsiasi inadempimento, ma quell’inadempimento specifico  che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

L’onere di allegazione da parte del paziente dev’essere specifico anche alla luce dell’operatività nel nostro ordinamento del principio di non contestazione codificato dall’art. 115 c.p.c.. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

Non è ammissibile una consulenza tecnica d’ufficio di tipo “investigativo” che demandi al consulente d’ufficio la ricerca del possibile errore posto in essere dal medico in sede di intervento, che era onere della parte allegare: diversamente, si rischierebbe di innestare uno strumento “inquisitorio” all’interno del processo civile con conseguente realizzazione di un grave ed irrimediabile vulnus al principio dispositivo che governa il processo civile. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 115 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale