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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7275 - pubb. 11/06/2012.

Illecito del promotore, responsabilità dell'intermediario preponente e nesso di occasionalità necessaria


Cassazione civile, sez. III, 25 Gennaio 2011. Est. Adelaide Amendola .

Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Limitazione alle sole negoziazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari del preponente - Esclusione.


In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli. (massima ufficiale)

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