Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7279p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Catanzaro, 02 Febbraio 2012. Est. Tallaro.


Art. 2051 c.c. – Responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa manutenzione del demanio stradale – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Art. 1227 c.c. – Sussiste.



In tema di responsabilità della Pubblica amministrazione per omessa manutenzione del demanio, l’eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene pubblico (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere non solo ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cosa che nel caso in esame non è avvenuta), ma anche, può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, comma I, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. Peraltro, l’individuazione di un fatto colposo del creditore, che abbia concorso a determinare l’evento, è operabile d’ufficio. Un comportamento del genere si riscontra nel comportamento del danneggiato là dove emerga, dalle prove acquisite (es. fotografie), che l’insidia dante causa del danno rivestita rilevanti dimensioni della, tali che il pedone che avesse prestato la diligenza dovuta nell’uso del bene pubblico avrebbe dovuto rilevarne la presenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)