Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7316 - pubb. 18/06/2012

Poteri del tribunale in sede di omologa del concordato preventivo, prededucibilità dei crediti e predeterminazione delle modalità di liquidazione

Tribunale Terni, 26 Aprile 2012. Est. Paola Vella.


Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di verifica delle condizioni di ammissibilità - Sussistenza - Verifica della fattibilità - Verifica dei presupposti sostanziali e della manifesta infondatezza delle valutazioni del professionista attestatore.

Concordato preventivo - Modalità di liquidazione contenuto della proposta - Accettazione condizionata di un'offerta di acquisto da parte di un soggetto predeterminato - Ammissibilità - Verifica del tribunale in ordine ai profili di conflitto di interessi o alla elusione di norme imperative.

Società per azioni - Applicazione dell'articolo 2467, comma 1, c.c. - Postergazione dei finanziamenti infragruppo.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Inclusione nell'unica classe dei creditori chirografari dei creditori postergati ex articolo 2467 c.c. - Illegittimità.

Concordato preventivo - Prededucibilità del credito del professionista attestatore - Estensibilità del regime ai crediti maturati degli altri professionisti - Esclusione.

Concordato preventivo - Natura prededucibile dei finanziamenti in esecuzione o in funzione della domanda di concordato - Disposizione di natura tassativa - Estensione al finanziamento erogato in corso di procedura previa autorizzazione ex articolo 167 LF - Esclusione.

Concordato preventivo - Omologazione - Disposizioni circa le modalità di esecuzione - Concordato con cessione dei beni - Nomina dei liquidatori e del comitato dei creditori - Modalità di adempimento contenute nel provvedimento di omologa.

Concordato preventivo - Proposta di nomina del liquidatore giudiziale - Requisiti di cui all'articolo 28 L.F. - Necessità.



Il tribunale, in sede di omologa del concordato preventivo, non deve solo verificare nuovamente la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, già preliminarmente scrutinate con l'apertura della procedura, ma anche tener conto degli elementi sopravvenuti o comunque tali da incidere sul giudizio positivo che la sorreggeva. In questa fase, infatti, il controllo del tribunale non è meramente formale e documentale, ma esteso alla sussistenza dei presupposti sostanziali e della rispondenza della proposta allo schema legale ed ai fini tipici dell'istituto, compresa perciò la verifica in ordine alla non manifesta inadeguatezza delle valutazioni espresse dal professionista attestatore in punto di fattibilità, e ciò anche in assenza di opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che, in linea di principio, le modalità liquidatorie che fanno parte integrante della proposta concordataria e che, come tali, vengono approvate dalla maggioranza dei creditori, hanno carattere per certi versi vincolante, salva l'eventuale emersione di profili di illegittimità, specie di carattere penale, può ritenersi legittima la proposta di concordato che preveda quale modalità di liquidazione l'accettazione condizionata di un'offerta di acquisto formulata da un determinato soggetto, qualora non siano ravvisabili profili di cessione preferenziale o "blindata", in conflitto di interessi o l'elusione di norme imperative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2467, comma 1, c.c., laddove prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci (o della società controllante) a favore della società controllata è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, è applicabile anche alle società per azioni limitatamente all'ipotesi dei finanziamenti cosiddetti infragruppo e non anche ai finanziamenti effettuati dai singoli soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è conforme ai criteri di corretta formazione delle classi l'inclusione del credito da finanziamento della società controllante all'interno dell'unica classe dei creditori chirografari, non potendo il tribunale valutare se i restanti creditori chirografari, una volta resi edotti della presenza di crediti postergati ex articolo 2467 c.c., ne abbiano accettato il trattamento in misura pari al proprio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trattamento della prededucibilità, in un'eventuale e futuro fallimento, introdotto dall'articolo 182 quater, legge fallimentare, per il credito del professionista attestatore di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare non è estensibile ai crediti maturati dagli altri professionisti che abbiano prestato assistenza al debitore nella presentazione della domanda di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le disposizioni contenute nell'articolo 182 quater, legge fallimentare, in ordine alla natura prededucibile dei finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato e in funzione della presentazione della relativa domanda hanno carattere tassativo e, come tali, non sono applicabili al finanziamento che venga erogato, previa autorizzazione ex articolo 167, legge fallimentare, nel corso della procedura di concordato preventivo, il quale potrà eventualmente fruire della prededuzione ai sensi dell'articolo 111, legge fallimentare in un'eventuale futuro fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 181, legge fallimentare non prevede più che in sede di omologazione siano impartite disposizioni circa le modalità di esecuzione del concordato; tuttavia, con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni, l'articolo 182, legge fallimentare continua a prevedere la nomina di uno o più liquidatori e del comitato dei creditori, così come l'articolo 185 continua a fare riferimento alle modalità di adempimento stabilite col provvedimento di omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Può accogliersi la proposta di nomina a liquidatore giudiziale del liquidatore civilistico della società qualora lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, legge fallimentare, espressamente richiamato dall'articolo 182, comma 2. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 111 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 167 l. fall.


Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 181 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


Massimario, art. 182quater l. fall.

Massimario, art. 185 l. fall.



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