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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7322 - pubb. 20/06/2012.

Potestà genitoriale, libertà di religione e limitazione nel rapporto con i figli


Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2012, n. 9546. Est. Gianicola.

Potestà genitoriale – Libertà di religione del genitore – Limitazione nel rapporto con figli – Possibilità – Sussiste – Condizioni – Nel caso di specie: Testimoni di Geova.


L’art. 155 cod.civ., in, tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione. L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31, comma 2, Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell’art 30, primo comma della Costituzione e nell’art. 147 del codice civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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