Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7325 - pubb. 20/06/2012

Adesione del convenuto alla domanda e cessazione della materia del contendere in tema di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre

Tribunale Viterbo, 17 Aprile 2012. Est. Farro.


Precisazione congiunta delle conclusioni – Rilievo officioso della intervenuta transazione in corso di lite – Declaratoria di cessazione della materia del contendere – Sussiste.



L’autorità giudiziaria svolge funzione giurisdizionale e non meramente notarile. Id est: proposta domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, ove sopravvenga in corso di causa l’adesione del convenuto a detta domanda, con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni nel senso del suo accoglimento, il giudice adito non può accogliere la domanda ma deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale