Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7350 - pubb. 25/06/2012

Mediazione, cause relativi a contratti assicurativi, opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta della provvisoria esecuzione

Tribunale Verona, 04 Aprile 2012. Est. Vaccari.


Mediazione - Cause relativi a contratti assicurativi - Interpretazione - Criterio distintivo fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione che ha assunto l'obbligazione di pagamento - Polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice o da una banca - Natura fideiussoria o di garanzia atipica.

Mediazione - Cause tra attore e terzi chiamati a opportunità della mediazione - Sussistenza - Acquisizione del consenso delle parti interessate.

Mediazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Cumulo soggettivo di domande proposte nel giudizio di opposizione - Istanza di provvisoria esecuzione - Decisione alla prima udienza - Rinvio dell'assegnazione dei termini per l'attivazione del procedimento di mediazione al momento in cui il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei terzi.



Il criterio discretivo utile per definire la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi soggetti alla mediazione in base al primo comma dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 è quello di carattere soggettivo fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima. Tra i rapporti in questione può pertanto ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore (cfr. Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scopo di favorire la possibilità di successo della mediazione è opportuno che anche le cause tra attore e terzi chiamati vengano demandate alla mediazione mediante l'istituto di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 previa acquisizione del consenso delle parti interessate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di contemperare l’interesse del convenuto opposto con quello, più generale, alla definizione conciliativa dell’intera controversia è preferibile ritenere che, in ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice possa decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi l’assegnazione del termine per attivare il procedimento di mediazione. Non costituisce ostacolo a tale soluzione la circostanza che l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010 stabilisca che la predetta sollecitazione del giudice alle parti sia “contestuale” al rilievo della mancanza della condizione di procedibilità, giacchè a quest’ultimo termine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandazione ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo G. Demarchi Albengo


Il testo integrale


 


Testo Integrale