ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7357 - pubb. 25/06/2012.

Dichiarazione di fallimento su richiesta del pm in seguito a segnalazione del tribunale fallimentare


Tribunale di Palermo, 10 Aprile 2012. Est. Clelia Maltese.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare - Violazione del principio di terzietà del giudice - Esclusione.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare - Natura di procedimento civile.


Non può in alcun modo equipararsi la dichiarazione d'ufficio di fallimento alla segnalazione di circostanze da cui emerge lo stato di insolvenza effettuata dal tribunale fallimentare a seguito di un procedimento per dichiarazione di fallimento estinto per desistenza dei creditori; in tale circostanza, infatti, il tribunale si mantiene in posizione di terzietà in quanto non pone in essere alcun accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma si limita a segnalare l'emersione di circostanze indicative dello stato di insolvenza affinché il pubblico ministero, in via del tutto autonoma, possa valutare la sussistenza dei presupposti per richiedere il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nessuna norma consente di escludere il procedimento per dichiarazione di fallimento dal novero dei "procedimenti civili" di cui all'articolo 7, comma 1 n. 2, legge fallimentare, mentre nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali è espressamente detto che la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio risulta bilanciata dall'iniziativa del pubblico ministero su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale risulti l'insolvenza nel corso di un qualsiasi procedimento civile e ciò anche nei casi di rinuncia al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale