ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7359 - pubb. 27/06/2012.

Rapporti tra le due disposizioni dettate dagli artt. 295 e 337 cod. proc. Civ.


Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Giugno 2012, n. 10027. Pres., est. Vittoria.

Rapporti tra le due disposizioni dettate dagli artt. 295 e 337 cod. proc. Civ..


Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 cod. proc. civ.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio. A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 295 c.p.c.

Massimario, art. 297 c.p.c.

Massimario, art. 337 c.p.c.


Il testo integrale