Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7394p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 17 Aprile 2012. Pres., est. Platania.


Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto preliminare – Domanda di risoluzione proposta ante fallimento contro l’imprenditore – Competenza del giudice adito ante fallimento – Sussiste – Domanda di ammissione al passivo per le restituzioni conseguenti all’esito del giudizio ordinario – Ammissibilità – Natura condizionale del credito – Conseguenze.



Ove, all’atto del fallimento del promittente venditore, risulti già pendente il giudizio promosso dal promissario acquirente per l’esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto stesso e la restituzione della caparra, la possibilità che il promissario acquirente venga ammesso al passivo a tale ultimo titolo dipende dall’esito del giudizio ordinario ancora pendente; tale subordinazione rende condizionale, ai sensi dell’art. 96 L.F., la domanda di ammissione al passivo che andrà, pertanto, accolta; sarà poi rimesso al giudice delegato il compito di procedere alla conseguente modifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 113 bis L.F., nella misura che verrà determinata ad esito del giudizio pendente. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)