Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7414p - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Maggio 2009, n. 12247. Est. Fioretti.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Vendita di complesso aziendale non in esercizio - Applicazione delle modalità previste dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 per la vendita di azienda in esercizio - Violazione di legge - Sussistenza - Disapplicazione degli atti amministrativi prodromici - Configurabilità - Conseguenze - Nullità del contratto di compravendita finale - Fattispecie.



In tema di liquidazione dei complessi produttivi nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, qualora il Ministero dello Sviluppo Economico abbia autorizzato la cessione di un complesso con le modalità di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, dettate per le aziende in esercizio, ed esso risulti invece non più in funzione, restano travalicati i limiti del potere discrezionale spettante alla P.A., con la conseguenza che l'atto posto in essere è viziato per violazione di legge, e le relative autorizzazioni vanno disapplicate ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E, restando escluso che i diritti soggettivi lesi dall'atto di liquidazione (nella specie, il diritto del creditore avente ipoteca sul bene immobile facente parte del complesso liquidato) possano ritenersi degradati ad interessi legittimi. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato nulla la vendita del complesso aziendale, ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti rettifiche ed integrazioni). (massima ufficiale)