Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7415p - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Maggio 2009, n. 12247. Est. Fioretti.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Impugnazione degli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Legittimazione attiva - Titolare di diritti lesi - Legittimazione passiva - Commissario straordinario ed altri interessati - Partecipazione al procedimento anche della P.A. - Condizioni - Effetti - Disapplicazione degli atti amministrativi presupposti - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di cessione di complesso aziendale.



In tema di impugnazione degli atti di liquidazione compiuti nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, il procedimento di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 270 del 1999 va promosso, davanti al tribunale, dal soggetto che lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo, ed in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati, e pertanto, nel caso in cui si tratti della cessione di un complesso aziendale, nei confronti dell'amministrazione straordinaria dell'impresa insolvente (quale venditrice) e dell'acquirente del complesso venduto; la partecipazione al giudizio anche del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha emanato gli atti di autorizzazione all'esecuzione del programma di vendita, non è di ostacolo alla disapplicazione incidentale di tali atti, ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, quando il giudice sia chiamato ad indagare, sulla base della domanda e delle difese, se il comportamento lesivo del diritto soggettivo trovi una valida giustificazione nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero. (massima ufficiale)