Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7424p - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 20 Gennaio 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria - Alternativa alla procedura di fallimento - Beneficio dell'imprenditore che abbia compiuto atti di frode - Esclusione.



Non è condivisibile l'opinione secondo la quale l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria piuttosto che a quella di fallimento si possa concretizzare in un beneficio per il debitore che si sia reso colpevole di condotte illecite, posto che le disposizioni penali della legge fallimentare sono applicabili anche in seguito alla dichiarazione di insolvenza di cui agli articoli 3 e 82 del decreto legislativo n. 270 del 1999. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)