Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7435p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 07 Giugno 2007. Est. Di Marzio.


Conversione di fallimento in amministrazione straordinaria – Ripartizione di competenza in ordine alla gestione delle procedura prima e dopo la conversione – Criteri.



Attesa la rilevanza dei due principi della unitarietà della gestione della amministrazione straordinaria e dell’investimento del tribunale fallimentare per tutto quanto concerne la definizione della procedura di fallimento, una ponderazione degli stessi impone che il tribunale che ha dichiarato il fallimento sia competente per tutto quanto concerne la definizione della procedura (rendicontazione del curatore, liquidazione del compenso e delle spese di procedura ecc.), mentre le attività successive alla conversione e pertinenti alla gestione della amministrazione straordinaria a cui afferisce l’impresa originariamente dichiarata fallita devono ritenersi spettanti al tribunale impegnato nella procedura madre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)