Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7447 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Marzo 2012, n. 4955. Est. Chindemi.


Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Notifica a persona giuridica sottoposta ad amministrazione straordinaria - Art. 145 cod. proc. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - Applicazione - Notifica direttamente al commissario straordinario - Validità - Fondamento.



La notifica degli atti di imposizione (nella specie, avvisi di rettifica dell'IVA), è validamente eseguita, nel caso di persona giuridica sottoposta ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. c), nn. 1, 2 e 3, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, presso il domicilio del commissario straordinario, anziché presso la sede della società, poiché, dalla data del provvedimento ministeriale di nomina, il commissario si sostituisce agli organi di amministrazione, diventando l'esclusivo responsabile della procedura, e in capo ad esso si radicano la legittimazione processuale attiva e passiva nonché la rappresentanza legale. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
sul ricorso 8793/2010 proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 117/2009 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata l'11/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato GROSSO, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso in subordine rimessione alle Sezioni Unite.
FATTO
Con sentenza n. 117/8/2009, depositata in data 11/11/2009 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di Bari 370/232006 che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla Case di Cura Riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria, avverso quattro cartelle di pagamento con cui l'ufficio iva di Bari aveva iscritta a ruolo le somme derivanti dalle rettifiche Iva relative agli anni di imposta 1990, 1991, 1992 e 1993, divenute definitiva per mancata impugnazione, ritenendo non validamente notificati i prodromici avvisi di rettifica, effettuati presso il domicilio del commissario straordinario anziché alla sede della società Rilevava la Commissione Tributaria Regionale la ritualità della notifica dei predetti avvisi prodromici alle impugnate cartelle, effettuate presso il domicilio del commissario straordinario.
Proponeva ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi.
Col primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché dell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 3, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, comma 6, convertito nella L. 3 aprile 1979, n. 95 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile l'art. 145 c.p.c., comma 1, all'epoca vigente, a norma del quale "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa", mentre, sulla base di quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe dovuto procedersi ai sensi del terzo comma del citato articolo (che prevede "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143") soltanto nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione nel luogo dianzi indicato. Contestava la sentenza della CTR che aveva ritenuto l'equiparazione del regime di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi alla liquidazione coatta amministrativa, ritenendo erroneamente la notifica effettuata al commissario straordinario presso il suo domicilio valida ed efficace. Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come la sanatoria disposta del citato art. 156 c.p.c., comma 3, nel caso di impugnazione delle cartelle esattoriali, non possa estendersi agli avvisi di rettifica che costituiscono atti provvedimentali distinti e prodromici rispetto alle cartelle stesse, rilevando lesione delle garanzie previste dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, (statuto dei diritti del contribuente.
Eccepiva, inoltre, che la piena conoscenza degli avvisi di rettifica da parte della società contribuente era stata raggiunta soltanto nel corso del giudizio di primo grado, allorché l'Agenzia delle entrate aveva effettuato il deposito dei riferiti atti impositivi. L'Agenzia delle Entrate depositava controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.3.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con riferimento al primo motivo di ricorso, va, preliminarmente, rilevato che dalla data del provvedimento ministeriale che dispone la procedura di amministrazione straordinaria, il commissario si sostituisce agli organi di amministrazione al fine di preservare le prospettive di risanamento economico della società. Infatti in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria si radica la legittimazione processuale, attiva e passiva, nonché la rappresentanza legale in capo al commissario straordinario che diviene l'esclusivo responsabile della procedura. Al commissario straordinario compete la gestione dell'impresa, costituendo il centro motore dell'attività della stessa e va, quindi, affermato che la notifica dei predetti avvisi di rettifica Iva, emessi nei confronti di una società posta in Amministrazione straordinaria può anche essere effettuata, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., all'epoca vigente, richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nei confronti della società stessa, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del commissario straordinario. Infatti, similmente a quanto avviene per la liquidazione coatta amministrativa, l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, pur non determinando la nascita di un soggetto nuovo e diverso e anche se, a differenza della prima procedura, non comporta il venir meno dell'attività di impresa, ha quale effetto l'attribuzione della rappresentanza legale e della legittimazione processuale al commissario straordinario; in tale situazione deve ritenersi che il centro motore dell'attività opera, secondo l'"id quod plerumque accidit", presso il domicilio del commissario straordinario, sicché pretendere che la notifica debba essere comunque tentata presso la sede legale costituisce una pura formalità, anche perché, sovente, l'azienda viene ceduta a terzi. Il Commissario straordinario, infatti, costituisce il centro motore e il punto di riferimento della società di cui ha la rappresentanza. Non rileva, ai fini della notifica, la distinzione tra la fase conservativa e liquidatoria della procedura che non potrebbe giustificare regole diverse al procedimento notificatorio, imponendo al notificante un onere ulteriore di verificare la fase in cui si trova la procedura.
Peraltro il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 9, prevede l'opposizione alla dichiarazione di insolvenza venga notificata anche al Commissario giudiziale, ma non alla società.
Anche sulla scorta di tali considerazioni, al fine di evitare impasse e dubbi interpretetativi, la nuova formulazione dell'art. 145 c.p.c., ancorché non applicabile ratione temporis, alla fattispecie in esame, ma con valore anche interpretativo, ha previsto due modalità alternative: la consegna dell'atto nella sede della persona giuridica, oppure, qualora vi siano tutte le necessarie indicazioni nell'atto medesimo, la consegna alla persona fisica che rappresenta l'ente, ed in mancanza ai consegnatari legittimati a norma degli artt. 139 e 141.
Specifica, infatti, il novellato art. 145 c.p.c., che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (Articolo così modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3).
Anche nel caso in esame, per le motivazioni già enunciate, ancorché sotto la vigenza del precedente art. 145 c.p.c., l'ufficiale giudiziario poteva, procedere alla notificazione anche direttamente nella residenza del commissario straordinario.
Il primo motivo va quindi disatteso.
Il secondo motivo rimane assorbito dalla declaratoria di ritualità della notifica al legale rappresentante della procedura di amministrazione straordinaria, senza necessità di far ricorso al principio subordinato previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 156. Conclusivamente va rigettato il ricorso.
Le spese del grado di giudizio vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in complessive Euro 50.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Quinta, il 6 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012