Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7449 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 2011, n. 8972. Est. Carleo.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Amministrazione straordinaria - Azione di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore assoggettato alla procedura - Attrazione alla competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.



Qualora sia stata proposta dal locatore azione di risoluzione di un contratto di locazione per morosità del conduttore assoggettato alla procedura di amministrazione straordinaria e non sia stata avanzata contestualmente anche la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morosità, tale domanda di risoluzione resta disciplinata dalle regole ordinarie e non è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare prevista dall'art. 24 della legge fall. e dall'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, poiché essa non trova causa o titolo nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
sul ricorso 5332-2009 proposto da:
FINMEK SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 01258040664, in persona del Commissario Straordinario dott. Vidal Gianluca nominato con D.M. Attività Produttive 6 maggio 2004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell'avvocato ARATO MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERI MARIO giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
KONOR SRL 06562741008, in persona dell'amministratore unico p.t., Ing. Rubeo Antonio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO ANGELO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
ERIFIN SERVIZI FINANZIARI SRL IN LIQUIDAZIONE 0818101581, (di seguito, per brevità, "Erifin Srl"), in persona del liquidatore p.t., dott. Dario Fiore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO ANGELO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 678/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, Sezione Civile, emessa il 15/10/2008, depositata il 27/11/2008;
R.G.N. 801/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato OLIVIERI MARIO;
udito l'Avvocato D'ALESSANDRO ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di locazione del 26 aprile 2000 la Erifin Spa concedeva in locazione alla Ericsson Trasmissioni Spa (ora Finmek Spa in amministrazione straordinaria) un complesso immobiliare sito in Sulmona con esclusiva destinazione di stabilimento, produzione, laboratorio, magazzino ed archivio. A seguito del mancato pagamento di molteplici canoni per complessivi Euro 566.950,00 la locatrice inviava alla conduttrice raccomandata A.R. del 27.10.2006 dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto all'art. 11, lett. A e la Finmek con nota del 31.10.2006 si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 15 novembre 2006. Con atto pubblico del 6.12.06, a rogito notar Vicini, la Erifin vendeva alla Konor Srl lo stabilimento, ancora occupato dalla Finmek e quindi, con citazione notificata in data 16.2.2007, la Konor conveniva in giudizio la Finmek per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità.
In esito alla fase a cognizione sommaria, stante l'opposizione della Finmek, il giudice ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito fissando l'inizio della fase di merito per il 17 ottobre 2007. Nelle more, la Finmek comunicava di voler esercitare l'azione di riscatto dell'immobile a norma della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.
In esito al giudizio di merito - in cui la Konor chiedeva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, la Finmek eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Sulmona a beneficio del Tribunale di Padova, spiegando altresì riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria della validità ed efficacia del riscatto a decorrere dal 14 dicembre 2006 e la Erifin interveniva in giudizio anche per sostenere le ragioni della Konor - il Tribunale di Sulmona così provvedeva: risolveva il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, condannava quest'ultima al rilascio dell'immobile, rigettava le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte dalla Finmek. Avverso tale decisione quest'ultima proponeva appello ed in esito al giudizio di impugnazione la Corte di Appello de l'Aquila respingeva l'interposto gravame e condannava l'appellante al pagamento in favore di entrambe le parti appellate con sentenza depositata in data 27 novembre 2008. Avverso la detta sentenza la Finmek Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso la Erifin Servizi Finanziari Srl in liquidazione e la Konor Srl. La Finmek e la stessa Konor hanno infine depositato memoria difensiva a norma dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate dalla ricorrente, può tornare utile premettere che con i primi due motivi di impugnazione la Finmek Spa ha lamentato in particolare l'erroneità della decisione della Corte territoriale sul punto della competenza del Tribunale di Sulmona mentre, solo, con gli ultimi tre motivi, per alcuni profili, sostanzialmente connessi, è entrata nel merito della vicenda dolendosi essenzialmente per aver la Corte d'Appello negato che essa avesse il diritto di riscattare l'immobile già condotto in locazione.
Venendo quindi ad esaminare la prima doglianza, va rilevato che con essa, la ricorrente, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 426 c.p.c., L. n. 267 del 1942, art. 24 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 nonché il vizio di carente motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Sulmona trascurando in tal modo, colpevolmente, che nella specie sussisteva "la competenza inderogabile del Tribunale di Padova quale foro fallimentare funzionalmente competente a conoscere di tutte le azioni idonee ad incidere sul patrimonio della massa assoggettata alla procedura di Amministrazione straordinaria". Ed invero, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare che rientrano nella competenza del ed. foro fallimentare le azioni relative alla titolarità di un immobile riscattato dalla società in amministrazione straordinaria, alle quali siano altresì connesse domande risarcitorie non ritualmente rinunciate, formulate nei confronti delle società suddette.
La doglianza si fonda su un assunto certamente condividibile, in punto di diritto, sotto un profilo meramente teorico, ma, ciò malgrado, non può essere invece accolta, in relazione alla fattispecie concreta in esame, alla luce delle considerazioni che saranno svolte.
Ed invero, vale la pena di premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Collegio, "per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddetta L. Fall., art. 24 (R.D. n. 267 del 1942), debbono intendersi - con principio estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria (attesane la indiscutibile omogeneità di ratio sotto il profilo della tutela della par condicio) - non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. Pertanto, con riferimento alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempimento di detta curatela (e del corrispondente commissario nel caso dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria) subentrata nel rapporto locatizio ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare deve essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni della cosiddetta L. Fall., art. 24 e non è soggetta alla vis attrattiva della competenza sulla domanda accessoria, con la conseguenza che deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trovi l'immobile locato, al quale resta devoluto anche l'esame di tutte le eccezioni formulate dall'intimato in ordine alla validità del titolo ed alla prosecuzione del rapporto da parte del fallimento (ovvero dell'amministrazione straordinaria) del conduttore. (Cass. n. 20350/05).
Ciò posto, mette conto di sottolineare che la Corte di merito ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dalla ricorrente sulla base del rilievo che la Konor srl avesse esperito esclusivamente un'azione di risoluzione del contratto di locazione, riguardante un bene che faceva parte del proprio patrimonio, non essendo stato dedotto nella specie il profilo relativo al pagamento dei canoni di locazione. Ne deriva pertanto, innanzitutto, l'inammissibilità della censura nella misura in cui non è in relazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla considerazione che la normativa di cui all'art. 24, L. Fall. ed al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 si applica alle controversie relative ai crediti vantati nei confronti del debitore insolvente e non alla controversia che riguarda soltanto la risoluzione del contratto di locazione per morosità. Ed è appena il caso di sottolineare che ogni doglianza deve essere correlata con il contenuto della sentenza nel senso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame devono contrapporsi alle ragioni addotte nella sentenza a giustificazione della decisione, con indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza stessa. Inoltre, la doglianza è infondata, non risultando affatto che la Konor avesse proposto alcuna domanda risarcitoria nel giudizio di merito nei confronti della Finmek. Ed invero, i rilievi della ricorrente riguardano profili che dall'esame della sentenza non risulta, facessero parte del tema decisionale del giudizio de quo, avendo la Konor srl, come ha puntualmente dedotto la controricorrente nel proprio controricorso, proposto la specifica domanda risarcitoria con un diverso atto di citazione, allegato agli atti, di cui alla causa iscritta al n.R.G. 4319/08 presso il Tribunale di Padova (cfr pag. 15 del controricorso presentato dalla Konor). Ed, a riguardo, vale la pena di ribadire ancora una volta l'indirizzo di questa Corte secondo cui " il locatore, a fronte dell'inadempimento del curatore, può promuovere in sede ordinaria azione di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile, dato che la relativa domanda non trova causa o titolo nella dichiarazione di fallimento e, quindi, non è soggetta alla "vis actractiva" del foro fallimentare di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 24; non può invece introdurre in quella sede ordinaria anche le pretese creditorie collegate all'inadempimento, dovendo avvalersi della specifica procedura di accertamento del passivo prevista per le istanze che si indirizzino, pure per il tramite di un prioritario accertamento circoscritto all'"an debeatur", ad un prelevamento sull'attivo fallimentare" (Cass. n. 19494/05, 6976/97, 10750/98).
Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale - va rilevato che la ricorrente, premesso che l'interpretazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 cui aveva acceduto il giudice di primo grado, secondo cui le azioni reali immobiliari non sarebbero di competenza esclusiva del foro fallimentare, sarebbe errata ed incostituzionale, ha lamentato che la Corte territoriale, a fronte della relativa doglianza formulata, avrebbe omesso di pronunciarsi "sulla potenziale illegittimità costituzionale della norma citata e sulla relativa richiesta di Finmek di rimessione della questione alla Consulta". Ha quindi concluso il motivo di impugnazione sollevando eccezione di illegittimità costituzionale avverso la disciplina della L. n. 267 del 1942, art. 24 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento tra le azioni relative a diritti reali da esperirsi nei confronti delle procedure fallimentari, assoggettate a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, alla competenza funzionale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento e le azioni relative a diritti reali da esperirsi nei confronti delle procedure di Amministrazione straordinaria.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. A riguardo, torna opportuno premettere che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, quest'ultima non contiene il minimo accenno alla questione, che sarebbe stata sollevata dall'appellante in ordine alla questione di illegittimità costituzionale che avrebbe sollevato in primo grado. Con la conseguenza che i giudici di seconde cure avrebbero effettivamente omesso di pronunciarsi su di essa se la questione fosse stata dedotta come motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Fatto sta che la ricorrente ha completamente mancato di riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di appello e sul quale la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi. Ed è appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli. (Cass. 10593/08). Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata deve essere dichiarata inammissibile. Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale proposta in questa sede, deve essere innanzitutto esclusa la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente controversia perché le azioni reali cui fa riferimento la norma tacciata di incostituzionalità hanno ad oggetto beni che fanno già parte del patrimonio dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali laddove nella specie lo stabilimento de quo era di proprietà della Erif Srl e quindi da quest'ultima ceduto alla Konor srl. Inoltre, va ritenuta la manifesta infondatezza della questione, alla luce dell'insussistente vulnus al principio di uguaglianza poiché il principio di cui all'art. 3 Cost. non esclude certamente normative diverse per situazioni diverse.
Passando infine all'esame dei successivi tre motivi di doglianza, sostanzialmente connessi tra loro nella parte in cui tutti e tre riguardano la pretesa sussistenza del diritto di riscatto in capo a Finmek, va rilevato che con il primo di essi, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., L. n. 392 del 1978, artt. 35, 38 e ss. la ricorrente ha formulato due distinti quesiti di diritto chiedendo con il primo se il mutamento della destinazione dell'immobile ad attività commerciale a contatto con il pubblico, da parte del conduttore, possa comportare l'applicabilità del regime corrispondente, in relazione al diritto di prelazione ex artt. 38 e 39 citati, e con il secondo se gli utenti e consumatori di cui all'art. 35 citato possano essere costituiti da società ed imprese anche di grande dimensione.
Con il quarto motivo, per omessa pronuncia e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte ha escluso la sussistenza del suo diritto a riscattare l'immobile locatole, evidenziandone inoltre una pretesa contraddittorietà avendo i giudici da un lato escluso il diritto di riscatto in capo a Finmek perché il contratto si era già risolto il 31 ottobre 2006 ed avendo, dall'altro, ritenuto che la Konor fosse legittimata ad agire per liberare l'immobile, subentrando il 14 dicembre 2006 in un rapporto locativo, quello tra la Erifin e la Finmek che era già risolto. La ricorrente ha lamentato inoltre che la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile fra Konor ed Erifin evitando di accertare il verificarsi della condizione risolutiva cui era sottoposto l'atto di acquisto.
Con l'ultimo motivo, articolato sotto il profilo dell' omessa pronuncia sulle istanze istruttorie presentate (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la ricorrente ha infine lamentato che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie dedotte da Finmek nel grado di appello, indispensabili per dimostrare la ricorrenza dei requisiti di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 35 e l'avveramento della condizione risolutiva cui era sottoposto il contratto di compravendita fra Konor ed Erifin.
Tutto ciò premesso, appare opportuno, e non solo per comodità di esposizione in quanto si tratta di censura logicamente pregiudiziale ed assorbente, iniziare dall'esame della seconda delle tre doglianze riportate, con cui la ricorrente ha censurato la sentenza per aver la Corte di Appello "negato che Finmek avesse diritto di riscattare l'immobile".
A riguardo, torna utile riprendere la cronistoria degli avvenimenti evidenziando come a seguito del mancato pagamento di molteplici canoni per complessivi Euro 566.950,00 la Erifin ebbe ad inviare alla Finmek raccomandata A.R. del 27.10.2006 dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto art. 11, lett. A e che la Finmek con nota del 31.10.2006 si impegnò a rilasciare l'immobile entro il 15 novembre 2006. Successivamente, avendo acquistato dalla Erifin lo stabilimento, ancora occupato dalla Finmek, con citazione notificata in data 16.2.2007, la Konor convenne in giudizio la Finmek per sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità. In esito alla fase a cognizione sommaria, il giudice ordinava il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito fissando l'inizio della fase di merito per il 17 ottobre 2007. Soltanto, nelle more, la Finmek comunicava di voler esercitare l'azione di riscatto dell'immobile a norma della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.
Ciò premesso, si deve sottolineare che la Corte di Appello ha fondato la sua decisione, essenzialmente, sulla considerazione che, essendo stato disdetto il contratto, con decorrenza dalla data del 31.10.2006, data in cui la conduttrice comunicò di essere disposta a lasciare l'immobile, il contratto stesso si era ormai risolto. Con la conseguenza che erano cessati tutti i diritti della conduttrice, compreso, eventualmente, il diritto di prelazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 38 ove tale diritte avesse mai fatto parte del patrimonio giuridico della Finmek, ipotesi da escludere, peraltro, in quanto l'immobile era stato locato ad uso attività industriale, con espressa esclusione dell'attività commerciale con contatti con il pubblico. Ed invero - così la conclusione della motivazione - "gli effetti dell'inadempimento, anche ed in particolare per quanto attiene alla risoluzione del contratto, non decorrono dal momento dell'accertamento e della sanzione giudiziaria, definitiva o meno, ma dal momento in cui si sono verificati i presupposti che saranno successivamente e positivamente accertati".
La tesi espressa dai giudici di seconde cure è sostanzialmente in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "la risoluzione del contratto opera ex tunc, nel senso che essa toglie efficacia alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra i contraenti e ristabilisce fra di essi la stessa situazione economica-giuridica esistente prima del contratto, che viene considerato come se non fosse stato mai concluso. E questa efficacia retroattiva trova un limite, previsto dall'art. 1458 c.c., nel caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, soltanto con riguardo alle prestazioni già eseguite, cioè a quelle liquidate ed esaurite; cosicché la pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva dal momento dell'inadempimento (cfr. Cass. civ., Sez. 3 20 febbraio 1993 n. 2070; Cass. civ., Sez. 3 12 marzo 1991, n. 2566) e, cioè, dal momento in cui, realizzandosi l'inadempimento rilevante ai fini risolutivi, è venuto meno il sinallagma contrattuale. Ne consegue che tra domanda di risoluzione proposta dal locatore: e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39, la prima è pregiudiziale alla seconda, solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio è anteriore all'esercizio del diritto di riscatto, poiché l'accoglimento di essa priverebbe il retraente della qualità soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto (Cass. civ., Sez. 3, 10/12/1996, n. 10985; Cass. civ., Sez. 3 12 marzo 1991, n. 2566). I giudici di appello hanno, dunque, fatto corretta applicazione dell'art. 1458 cit., ponendo in risalto che la pronuncia risolutiva della locazione inter partes si riferiva ad inadempimento verificatosi in epoca antecedente all'esercizio del diritto di riscatto, retroagendo, di conseguenza, l'efficacia estintiva del contratto a quella stessa epoca (Cass. n. 5771/2010 in motivazione, cfr anche Cass. n. 10985/96).
Vale la pena di aggiungere che "la sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29 non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi, e tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (art. 1458 cod. civ.) prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti. (Cass. n. 2070/93).
Alla stregua delle pregresse considerazioni, deve essere pertanto disatteso il motivo in questione. Ed è appena il caso di sottolineare ancora una volta il carattere logicamente assorbente di tale censura rispetto al terzo e quinto dei motivi di impugnazione sopra riportati, nella misura in cui, escludendo in radice l'esistenza del diritto di riscatto in capo alla Finmek, rende ovviamente superflua la trattazione delle ultime due ragioni di doglianza, svolte dalla ricorrente, afferenti all'asserito mutamento della destinazione dell'immobile ad attività commerciale, a contatto con il pubblico.
Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con i principi richiamateti, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 24 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011