Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7450 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 18 Luglio 2007, n. 15964. Est. Stile.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - In genere - Società datrice di lavoro sottoposta ad amministrazione straordinaria - Crediti di lavoro - Relativa controversie - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Fondamento.

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere - Società datrice di lavoro sottoposta ad amministrazione straordinaria - Crediti di lavoro - Relativa controversie - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Fondamento.



In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, in base al disposto dell'art. 13 della legge n.270 del 1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza; né sussistono ragioni, testuali o sistematiche, che consentano di desumere, in via di interpretazione, una diversa disciplina applicabile ai crediti di lavoro o a quelli agli stessi assimilabili. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
D'ALESSIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COL DI LANA N. 11, presso lo studio dell'avvocato D'INZILLO CARLO, rappresentato e difeso da se stesso;
- ricorrente -
contro
TECNOSISTEMI S.P.A. TLC ENGINEERING & SERVICE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari avv.ti Ponti Luca, Beltrami Silvio, Bonifacio Francesco Mariano, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRÒ Salvatore, MOLTENI GIORGIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 26480/05 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/11/05 r.g.n. 8740/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14/03/07 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato D'ALESSIO PASQUALE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso chiedendo alla Corte di rigettare l'istanza con le conseguenze di legge, conclusioni confermate anche dal Dott. ABBRITTI PIETRO.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 marzo 2007 dal Dott. Paolo Stile;
lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Patrone Ignazio, che ha chiesto il rigetto del proposto ricorso per regolamento di competenza;
visti gli atti di causa;
rilevato che con ricorso notificato il 2 gennaio 2006 l'avv. D'Alessio Pasquale ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 15.11-23.11.2005. in relazione al giudizio dallo stesso promosso contro la Tecnosistemi S.p.A. TLC Engineering & Service in amministrazione straordinaria;
rilevato altresì che detto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale Fallimentare di Milano che, con sentenza n. 541 del 30 settembre 2003, ebbe a dichiarare lo stato di insolvenza della società e che con decreto del 22 dicembre 2003, lo stesso Tribunale ebbe ad ammettere la Tecnosistemi alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30;
ritenuto che il ricorso, articolato in quattro motivi, non può trovare accoglimento, ed invero:
quanto ai primi due motivi, gli stessi sono inammissibili poiché non hanno rilevanza nella determinazione della competenza, consistendo, il primo, nel fatto che l'avv. Carlo Boursier Niutta, difensore e domiciliatario della Tecnosistemi nel giudizio avanti al Tribunale di Napoli, non risulterebbe avere studio in Napoli, contrariamente a quanto indicato in atti; ed il secondo nella pretesa tardività della costituzione nel giudizio di riassunzione della Tecnosistemi. Il terzo motivo, riguardante la violazione dell'art. 38 c.p.c., per non avere la società sollevata nei termini di legge l'incompetenza per territorio, è infondato, non essendo in discussione, nella specie, una questione di competenza per territorio quanto piuttosto di competenza funzionale, rilevatale anche d'ufficio. Infondato è anche il quarto motivo.
Invero - come osservato dal Procuratore Generale - il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha esaminato la giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella L. 3 aprile 1979, n. 95 (ed legge Prodi), che aveva da ultimo affermato che in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale); mentre per le prime andava affermata la perdurante competenza del Giudice del lavoro, per le seconde nella procedura di amministrazione straordinaria, come in quella di liquidazione coatta amministrativa, non operava -a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento - la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applicava invece la regola della temporanea improcedibilità della domanda davanti al Giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al Tribunale fallimentare: v. Cass. 5 dicembre 2000. n. 15447: conforme Cass., 23 luglio 2004 n. 13877).
Dopo aver esattamente qualificato le domande svolte dall'odierno istante come "domande di accertamento dirette a porre in essere il presupposto della conseguente sentenza di condanna, palesemente strumentali e prodromiche alla condanna medesima in relazione ai danni lamentali a diverso titolo e natura dal ricorrente", il Tribunale ha quindi esaminato gli effetti sulla competenza della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, il cui art. 13 (Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza) stabilisce: "Il Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza".
Da tali premesse viene tratta la corretta conclusione, secondo cui. mentre nella disciplina precedente mancava un espresso richiamo alla L. Fall., art. 24, esistendo solo un generale rinvio (art. 1 legge Prodi) alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, con la introduzione dell'art. 13 cit., ogni questione relativa alla competenza - funzionale - del Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza sembra definitivamente superata, ne' sussistono ragioni testuali o sistematiche che consentano di ricavare in via di interpretazione una diversa disciplina applicabile ai crediti di lavoro o a quelli agli stessi assimilabili.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese stante la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007