Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7451 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 Ottobre 2006, n. 21634. Est. Monaci.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Domande di accertamento della nullità, invalidità, inefficacia, degli atti di cessione del ramo di azienda, e di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con una delle società convenute, per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti di lavoro, con relativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del Tribunale fallimentare sulla prima domanda e competenza del Giudice del lavoro sulla seconda - Fondamento - Fattispecie.

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere - Domande di accertamento della nullità, invalidità, inefficacia, degli atti di cessione del ramo di azienda, e di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con una delle società convenute, per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti di lavoro, con relativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del Giudice del lavoro sulla seconda domanda e competenza del Tribunale fallimentare sulla prima - Fondamento - Fattispecie.



In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande con contenuto di condanna, comprese quelle di accertamento e condanna. Devono, però, ritenersi collegate alla procedura non soltanto le controversie che derivano direttamente dalla stessa e si basano su di essa, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori. La domanda relativa all'accertamento della nullità o della simulazione delle cessioni di azienda non può non ricadere nella cognizione del giudice fallimentare perché il suo accoglimento è destinato a produrre effetti di giudicato nei confronti di tutte le parti e a ripercuotersi sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale o di separate procedure concorsuali. (Nella specie, la S.C., regolando la competenza, ha affermato la competenza del Tribunale fallimentare di Milano con riferimento alla domanda di accertamento della nullità, invalidità, inefficacia, degli atti successivi di cessione del ramo di azienda, e la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma in relazione alla domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con una delle società convenute, per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti di lavoro, con relativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro). (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MEO IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato BALDONI GIANNA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNOSISTEMI S.P.A. TLC ENGINEERING & SERVICES, TFS TECNO FIELD SERVICE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari Dott.ri: Ponti Luca, Beltrami Silvio, Bonifacio Francesco, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ST TRIFIRÒ & PARTNERS, rappresentati e difesi dagli avvocati MOLTENI GIORGIO, TRIFIRÒ SALVATORE, ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
SIEMENS S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22532/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/12/04 r.g.n. 204971/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 16/05/06 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Prima Fallimentare, in relazione alla domanda di accertamento delle nullità - invalidità - inefficacia degli atti di cessione di ramo d'azienda proposta da Ivano Di Meo nei confronti delle società Siemens s.p.a. - Tecnosistemi s.p.a, e Tecno Field S.p.A. dichiari la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla proposta dal medesimo Di Meo Ivano nei confronti di Siemens s.p.a. per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e per l'ordine di reintegra nel posto di lavoro presso la suddetta società.
RILEVATO IN FATTO
1) che il signor Ivano Di Meo ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, convenendo in giudizio le società Siemens S.p.A., Tecnosistemi S.p.A., e Tecno Fields Service S.p.A.;
2) che il ricorrente precisava di essere stato assunto nel 1997 dalla società Italtel Sistemi S.p.A., che nel corso del rapporto si erano succedute una serie di cessioni dell'azienda, le ultime alla società Siemens, successivamente da questa alla società Tecnosistemi, e successivamente ancora da questa ultima alla società Tecno Fields, sosteneva che queste ultime cessioni erano simulate, e chiedeva che venisse accertata questa simulazione e che venisse ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro presso l'originaria cedente società Siemens;
3) che le società convenute si sono costituite opponendosi alla domanda;
4) che le società Tecnosistemi e Tecno Fields hanno proposto, in via preliminare, un'eccezione di incompetenza in quanto la stessa Tecnosistemi era stata ammessa alla procedura alla procedura di amministrazione straordinaria dal Tribunale di Milano;
5) che con sentenza n. 22532, in data 18 ottobre - 13 dicembre 2004, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza;
6) che avverso la sentenza, che non risulta notificata, il signor Ivano Di Meo ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., notificato alle controparti, in termine, tra il 19 ed il 31 gennaio 2003, e con il quale fa valere contro la declaratoria del Tribunale, due distinti argomenti, relativi, il primo, al fatto che la domanda era stata proposta "unicamente" nei confronti della società Siemens, che non era sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, mentre le altre due società Tecnosistemi e Tecno Fields sarebbe state "meri litisconsorzi necessari" quali successivi datori di lavoro formali del ricorrente, ed il secondo, invece, alla considerazione che nella procedura di amministrazione straordinaria (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) era necessario distinguere tra le domande che avevano contenuto di mero accertamento (per esempio sulla sussistenza di un rapporto di lavoro) o costitutive (come quella di reintegrazione del posto di lavoro), per quali era competente il giudice del lavoro secondo le regole ordinarie, e le domande, invece, che avevano contenuto di condanna (finalizzate, cioè, ad una condanna, anche se sorrette da domande di accertamento), per le quali si determinerebbe la temporanea improcedibilità - improseguibilità della domanda fino all'esaurimento della fase amministrativa della procedura, e che non sarebbero attratte dal foro fallimentare secondo il principio stabilito dalla L. Fall. art. 24;
7) che le società Tecnosistemi e Tecno Fields resistono congiuntamente con apposita memoria, datata 4 febbraio 2005, chiedendo il rigetto dell'istanza avversaria e che venga dichiarata la competenza del Tribunale Fallimentare di Milano;
8) che, invece, la società Siemens non ha presentato difese in questa fase;
9) che con requisitoria scritta del 3 febbraio 2006, il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte in Camera di consiglio dichiari la competenza del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, in relazione alla domanda di accertamento della nullità - invalidità - inefficacia degli atti di cessione di ramo d'azienda proposta dal signor Ivano Di Meo nei confronti delle società Siemens s.p.a, Tecnosistemi s.p.a. e Tecno Fiels s.p.a., e dichiari, invece, la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda proposta dal stesso ricorrente nei confronti delle società Siemens s.p.a, per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e per l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presso la suddetta società.
RITENUTO IN DIRITTO
1) che del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 13,
sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, - applicabile ratione temporis alla fattispecie - prevede che "il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza";
2) che nell'ambito delle controversie di lavoro deve essere tenuta ferma la distinzione tra domande di accertamento o costitutive e domande, invece, con contenuto di condanna (comprese quelle di accertamento e condanna);
3) che si deve ritenere, però, che siano controversie collegate alla procedura non soltanto quelle che derivano direttamente dal fallimento e si basano su di esso, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e che come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di questa ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori;
4) che nel caso di specie l'attuale ricorrente signor Di Meo ha azionato dinanzi al giudice del lavoro una duplice domanda, volta, da un lato, all'accertamento della nullità - inefficacia, oppure della simulazione, delle successive cessioni di azienda, ma anche, d'altro lato, all'accertamento della sussistenza del rapporto lavorativo con una della società convenute, e non con le altre (per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti con queste ultime), e, conseguentemente, alla pronunzia di reintegrazione nel posto di lavoro presso la società indicata come reale datrice di lavoro;
5) che la domanda relativa all'accertamento della nullità o della simulazione delle cessioni d'azienda non può non ricadere nella cognizione del giudice fallimentare perché il suo accoglimento, con una pronunzia di nullità o di simulazione, è destinato ad produrre effetti di giudicato nei confronti di tutte le parti (comprese quelle che secondo il ricorrente sarebbero meri litisconsorzi) ed a ripercuotersi, inevitabilmente, sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale (o di separate procedure concorsuali);
6) che, invece, non sussistono ragioni per attrarre nel foro della procedura concorsuale la domanda consequenziale di reintegrazione nel posto di lavoro presso la società Siemens;
7) che, perciò, deve essere mantenuta la cognizione funzionale e materiale del Giudice del lavoro per questa domanda di reintegrazione;
8) che di conseguenza debbono essere affermate competenze territoriali separate per le diverse domande proposte dal ricorrente;
9) che, in particolare, deve essere dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, in relazione alla domanda di accertamento della nullità - invalidità - inefficacia degli atti successivi di cessione di ramo di azienda proposta dal ricorrente nei confronti delle società Siemens S.p.A., Tecnosistemi S.p.A., e Tecno Fields S.p.A., mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda proposta dal medesimo ricorrente nei confronti di Siemens S.p.A, per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e per l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presso di essa;
10) che, tenuto conto della complessità oggettiva delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, in relazione alla domanda di accertamento della nullità - invalidità - inefficacia degli atti di cessione di ramo di azienda proposta da Ivano Di Meo nei confronti delle società Siemens S.p.a., Tecnosistemi S.p.A., e Tecno Field S.p.A.;
dichiara la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, in relazione alla domanda proposta dal medesimo Di Meo Ivano nei confronti di Siemens s.p.a, per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e per l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presso la stessa società. Compensa le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006