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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7459 - pubb. 09/07/2012.

Responsabilità concorrente del cliente nel comportamento tenuto dal promotore finanziario, condizioni e limiti


Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2012, n. 8236. Est. Rordorf.

Promotore finanziario - Responsabilità - Colpa esclusiva o concorrente del cliente investitore - Condizioni - Limiti.


Perché al cliente investitore possa essere attribuita una colpa esclusiva o concorrente con quella del promotore che abbia distratto le somme ricevute è necessario che emerga la prova della collusione, o quanto meno della fattiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore o comunque che le circostanze siano tali per cui il dovere di comportarsi secondo buona fede e di non pregiudicare ingiustamente le ragioni dell'altro contraente avrebbe imposto al cliente di adottare maggior diligenza non prestandosi al compimento di operazioni anomale quando egli sia perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale della sottoscrizione di programmi di investimento. Perché ciò accada non è, però, sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione delle regole di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi per la tutela dei risparmiatori, occorrendo invece che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale, con la precisazione che spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore, non potendo la collusione od una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente essere presunte sulla base della sola circostanza che l'equivalente pecuniario dell'investimento sia stato conferito con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob, ma essendo necessario che detta circostanza si accompagni con altri elementi significativi, quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni posti in essere con modalità irregolari, la durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, il valore complessivo delle operazioni poste in essere, l'esperienza acquisita dal cliente negli investimenti in titoli finanziari ed in particolare la sua conoscenza del complesso iter funzionale della sottoscrizione di determinati programmi di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Giuseppe Lozupone


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