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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7477 - pubb. 09/07/2012.

Natura eccezionale della norma che prevede l'integrale pagamento dell'Iva nell'ambito della transazione fiscale; concordato in continuità di società poste in liquidazione


Tribunale di Varese, 30 Giugno 2012. Est. Cosentino.

Concordato preventivo - Società poste in liquidazione - Continuazione dell'attività d'impresa - Contrasto con gli articoli 2486 e 2489 c.c. che limita i poteri degli amministratori - Esclusione - Condizioni.

Concordato preventivo - Integrale pagamento dell'Iva - Applicabilità della prescrizione alla sola transazione fiscale - Applicazione al concordato senza transazione fiscale - Esclusione.


La proposizione di una domanda di concordato che preveda la continuazione dell'attività di impresa posta in liquidazione è compatibile con la previsione di cui all'articolo 2489 c.c., il quale limita il potere dei liquidatori agli atti utili per la liquidazione della società, ed anche con la previsione di cui all'articolo 2486 c.c., il quale limita i poteri degli amministratori della società non ancora posta in liquidazione alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. La falcidia dei crediti ed il conseguente abbattimento del passivo previsti nel concordato consentono, infatti, di eliminare le condizioni patrimoniali che avevano imposto la messa in liquidazione della società; la previsione del conseguimento di utili e la conservazione dell'avviamento aziendale consentono, inoltre, di tutelare l'integrità del patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile l'opinione secondo la quale la regola della intangibilità dell'Iva, espressamente prevista per la proposta di concordato che si avvalga dell'istituto della transazione fiscale, sarebbe applicabile anche nel caso in cui la transazione fiscale non sia stata attivata. Detta interpretazione, se condivisa, porterebbe alla creazione di una norma sulla collocazione del credito destinata ad operare non solo nell'ambito del concordato preventivo ma anche nelle procedure esecutive individuali e comporterebbe, altresì, lo stravolgimento del fondamentale principio della inalterabilità dell'ordine delle cause di prelazione che regola e limita la libertà del proponente nel formulare la proposta di ristrutturazione dei debiti ed informazione delle classi di creditori. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv. Filippo Canepa e Maurizio Zonca


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 182ter l. fall.


Il testo integrale

(1) La tesi si pone in contrasto con Cass., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931.