Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7480 - pubb. 09/07/2012

Regolamento dell'organismo di mediazione che limita la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione e pregiudizio del potere del giudice di fare applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010

Tribunale Vasto, 08 Luglio 2012. Est. Pasquale.


Mediazione - Mancato raggiungimento di un accordo amichevole - Formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione - Regolamento dell'organismo di mediazione che limita tale facoltà alla richiesta congiunta delle parti - Impossibilità del giudice di applicare all'articolo 13 del d.lg. 28/2010 in materia di spese processuali.



La formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio fondamentale del procedimento di mediazione, la cui limitazione all'ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano congiunta richiesta non consente al giudice l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010 in materia di spese processuali, vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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