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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7502 - pubb. 11/07/2012.

Obblighi informativi della banca in favore del cliente in ordine all’acquisto di strumenti finanziari: know your costumer and suitability rules


Appello di Torino, 10 Aprile 2012. Est. Stalla.

Diritto bancario – Cointestazione di conti – Acquisto di strumenti finanziari – Regime.

Diritto bancario – Fissato bollato – Rilevanza negoziale – Esclusione.

Diritto bancario – Servizi di investimento – Risarcimento del danno – Diligenza della banca – Fonte normativa – Fonte contrattuale.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Know your costumer rule – Suitability rule.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Inadeguatezza dell’operazione – Avvertenza generica e formale.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Sussistenza – Rifiuto del cliente.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Sussistenza – Rifiuto del cliente – Eccezione.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Esecuzione pregressa di operazioni su titoli di rischio – Operatore qualificato – Esclusione.

Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Rischiosità dell’investimento – Indici.

Diritto bancario – Risarcimento del danno – Onere della prova – Ripartizione.

Diritto bancario – Servizi di investimento – Risarcimento del danno – Prova del danno e del nesso causale – Regime.

Diritto bancario – Servizi di investimento – Obblighi informativi della banca – Inadempimento – Conseguenze.


La circostanza secondo la quale tanto un conto corrente di appoggio che un conto di deposito di destinazione siano intestati anche a colui il quale ha disposto l’acquisto di titoli, non esclude che i titoli medesimi siano stati acquistati alla proprietà esclusiva del disponente, indipendentemente dal richiamo operativo ai conti di provenienza e di destinazione a dossier dei titoli. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il c.d. fissato bollato non è documento di rilevanza negoziale, ma concreta unicamente una conferma d’ordine ed un riscontro, a fini fiscali, dell’avvenuta esecuzione della disposizione impartita dal cliente, con la conseguenza che la generica imputazione dell’operazione di acquisto di strumenti finanziari, da parte della banca, ai cointestatari di un conto trova giustificazione proprio nella suddetta cointestazione, tanto del conto corrente, tanto del conto deposito titoli. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In un giudizio di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di un servizio di investimento, l’accertamento della conformità dell’operato della banca alle prescrizioni normative primarie e secondarie, nonché agli obblighi contrattuali, deve essere svolto sulla base dell’art. 23 del TUF, in base al quale “spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Gli obblighi informativi a carico della banca nei confronti dei clienti devono essere adempiuti sia nella fase iniziale del rapporto (c.d. obblighi informativi passiva: “know your costumer rule”) sia all’atto dello specifico ordine di acquisto di strumenti finanziari (cd. obblighi di informazione attiva: suitability rule). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di informativa della banca in favore del cliente nell’ipotesi di ordine di acquisto di strumenti finanziari, l’adozione di tutte le incombenze deve rispondere a criteri non burocratici, ma di effettività e concretezza: da ciò consegue che un’avvertenza di inadeguatezza dell’operazione formulata in maniera generica e formale non può considerarsi tale da porre il cliente in grado di comprendere l’effettiva portata dell’operazione posta da lui in essere, e la sua difformità rispetto ai propri obiettivi di investimento ed al proprio di rischio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’eventuale rifiuto del cliente - che deve risultare da atto scritto – di fornire all’intermediario tutte le notizie utili circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, non esclude, in ogni caso, l’obbligo dell’intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di obblighi informativi della banca nel caso di acquisto di strumenti finanziari, l’eventuale rifiuto del cliente di fornire all’intermediario tutte le notizie utili cica la sua esperienza in materia, non esclude bensì intensifica l’obbligo informativo in capo all’intermediario, dovendo quest’ultimo assumere prudenzialmente a riferimento una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, salvo il caso in cui quelle informazioni sia univocamente desumibili dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall’investitore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’esecuzione pregressa di operazioni su titoli di rischio non è di per sé tale da attribuire al cliente caratteristiche personali corrispondenti a quelle dell’operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare Consob. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’ingente emissione di obbligazioni a fronte della dichiarazione in bilancio di rilevanti disponibilità liquide, la rilevazione da parte della Centrale Rischi di un’esposizione debitoria superiore a quanto esposto dai bilanci e l’immissione attraverso consociate estere di obbligazioni della società capogruppo - al fine di aggirare i limiti imposti dalla normativa nazionale ex artt. 2410 e ss. -  sebbene non siano elementi volti a preconizzare un fallimento, certamente sono significativi di una particolare rischiosità degli investimenti in titoli emessi dalla capo gruppo medesima e, come tali, rilevabili dall’intermediario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

A differenza della prova di avere agito con la diligenza contrattuale richiesta, posta dalla legge a carico della banca, in applicazione della regola generale prevista nell’art. 2697 c.c., quella del danno e della relazione causale tra quest’ultimo e l’inadempimento è posta a carico della parte che agisce per il risarcimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
 
In materia di inadempimento degli obblighi informativi a carico della banca in favore del cliente nell’ipotesi dell’acquisto di strumenti finanziari, la prova del danno e della relazione causale tra quest’ultimo e l’inadempimento può essere fornita con ogni mezzo, e la sua valutazione non può prescindere dalla considerazione, da un lato, delle peculiarità del rapporto di investimento e, dall’altro, del carattere prettamente omissivo della condotta che ha dato luogo all’inadempimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La mancata esplicitazione delle concrete ragioni che rendono inadeguato un investimento inficia il consenso all’esecuzione di un ordine d’acquisto prestato al cliente, in ragione dell’esistenza di un contesto legislativo che consente all’intermediario di dare ugualmente corso all’operazione soltanto dopo che il cliente sia stato reso compiutamente edotto di tutti i profili di inadeguatezza specificamente ravvisabili sul piano oggettivo e soggettivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri


Doveri informativi dell'intermediario, violazione, rimedi a disposizione del cliente, onere della prova e nesso di causalità

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, know your merc. rule

Doveri informativi dell'intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell'intermediario, adeguatezza dell'operazione


Il testo integrale