Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7525 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2006, n. 10115. Pres., est. Cappuccio.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Società appartenente ad un gruppo - Sottoposizione ad amministrazione straordinaria - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, della legge fallimentare - Prova della "scientia decoctionis" - Stato d'insolvenza del gruppo - Valore indiziario - Condizioni - Conoscenza da parte del terzo - Conoscenza dell'appartenenza della società al gruppo - Prova - Necessità.



In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo, qualora il commissario straordinario agisca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo, la prova della "scientia decoctionis" può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo, purchè risulti provato che l'"accipiens" era a conoscenza non solo del predetto stato di decozione, il quale si riflette sulla solvibilità dell'impresa collegata, ma anche dell'appartenenza della società al gruppo. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DE CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIANELLI & TRAVERSA INDUSTRIE s.r.l. in amministrazione controllata, in persona dei commissari straordinari Dott. Pandiani Luciano e Dott. Ramojno Ernesto, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia 39/F, presso l'avv. Bianco Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario Ravinale giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIORINI & c. S.A.S. di Fiorini Danilo, in persona del l.r.p.t. Fiorini Danilo, elettivamente domiciliata in Roma, via sabotino 45, presso l'avv. Marzano Arturo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Bonanno giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 435 del 1/28.03.02.
Udita Ja relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/10/05 dal Relatore Cons. Dr. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Bianco per la ricorrente e Marzano per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. Fiorini & di Fiorini Danilo riceveva, dalla Pianelli & Traversa Industrie s.r.l., in data 18.05.93 il pagamento di L.. 28.940.800 a fronte di una iattura in data 31.08.92. Poiché, entro l'anno, la società r.l. veniva ammessa alla amministrazione straordinaria, il Commissario proponeva azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 2 del pagamento effettuato, assumendo la conoscenza, da parte della s.a.s., dello stato di decozione in cui versava la Pianelli & Traversa Industrie. Mentre il tribunale di Torino accoglieva la revocatoria, la C.d.A., adita dalla s.a.s., escludeva che sussistessero elementi indiziari univoci atti a dimostrare che la s.a.s. fosse - o dovesse essere con la normale diligenza- a conoscenza dell'insolvenza della debitrice, dal momento che l'offerta di una tratta, il rifiuto della s.a.s., il pagamento due giorni dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non si discostavano dalla normalità dei rapporti commerciali, trattandosi della prima fattura - nei rapporti tra le parti- non onorata alla scadenza. Irrilevanti erano, poi, gli argomenti deducibili dai successivi insoluti, dovendosi tener conto della situazione esistente alla data del pagamento in revocazione.
Contro la sentenza ricorre la Pianelli & Traversa Industrie s.r.l., sempre in A.S., proponendo con atto notificato il 29.10.02, due motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 28.11.02, la Fiorini & C. s.a.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza per violazione dell'art. 67 L. Fall., comma 2, dell'art. 2698 c.c. e per vizio di motivazione. Dopo aver richiamato i principi, più volte affermati dalla giurisprudenza, sia in ordine al requisito della scientia che all'idoneità della prova indiziaria a dimostrarne la sussistenza, la ricorrente richiama, nello specifico, sia le modalità (sollecito di pagamento tramite legale, offerta di tratta, pagamento con assegno circolare ad azione monitoria già "predisposta") già esaminate dalla sentenza impugnata, assumendo che il giudice di appello aveva "parzialmente" esaminato gli indici dello stato di insolvenza della Pianelli & Traversa Industrie, trascurando del tutto gli elementi probatori "costituiti dalle procedure monitorie ed esecutive, notizie di stampa e crisi del Gruppo" Pardi e Fornara, gruppo che ricopriva "una rilevante posizione economica" "nell'ambito della realtà imprenditoriale torinese" comune anche alla s.a.s. Fiorini. Le notizie di stampa, prosegue la ricorrente, erano apparse su L'Espresso del 17 gennaio 1993 e sul Sole 24 Ore del 4 aprile e del 2 giugno 1993 e la crisi del gruppo è considerata, dalla giurisprudenza - vengono richiamate le sentenze 5900/95 e 6285/95 della Cassazione - indizio idoneo a provare la scientia. Dell'appartenenza al Gruppo della s.r.l. la ricorrente aveva fornito prova in primo grado e di tale appartenenza la Fiorini non poteva non essere a conoscenza, perché "sulla carta intestata della Pianelli & Traversa Industrie era riprodotto il logos della società Fornara, con la dicitura Fornara".
Col secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione, per non aver giustificato l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente nel giudizio di secondo grado, costituite da una prova testimoniale volta a dimostrare come il Fiorini fosse ben a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento del pagamento della fattura 97/92. Il ricorso - al limite dell'inammissibilità- è sicuramente infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, se è esatto che lo stato di decozione de) gruppo ricade, indiziariamente, sulla solvibilità della impresa collegata, è però del tutto carente la indicazione di come, dove e quando la appellante ha documentato e invocato le notizie di stampa alle quali si richiama, non potendo, ovviamente, la decozione del gruppo rientrare tra le nozioni di fatto di comune esperienza, ne' del resto avendo la ricorrente dedotto tale titolo di conoscenza. Ugualmente, nessuna prova viene offerta di come, dove e quando la ricorrente avrebbe provato che la s.a.s. Fiorini non poteva ignorare che la Pianelli & Traversa Industrie faceva parte del Gruppo Pari e Fornara. L'esistenza del logos Fornara sulla carta da lettere della Pianelli & Traversa Industrie non è sufficiente ove la ricorrente non deduca: a) che missive, con la carta così intestata, vennero inviate alla s.a.s. Fiorini prima del giugno 1993; b) che di tali invii vi è la prova in atti.
Sul secondo motivo, pur risultando la prova testimoniale riportata a p. 3 del ricorso (integrando quindi la sufficienza del motivo d'impugnazione: Cass. 13566/99) e sicuramente riproposta in appello - perché figura nelle conclusioni dell'appellata società riportate nell'epigrafe della sentenza - nulla risulta dedotto in punto di decisività, avendo già il giudice d'appello respinto l'istanza di ammissione con ordinanza 10.07.01 e, in sentenza, espresso il giudizio di estrema genericità degli elementi offerti e comunque di normalità commerciale dell'iter descritto, senza che, in ordine alla anormalità del ritardo, la ricorrente deduca alcunché. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006