Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7532p - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2005, n. 28774. Est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Ammissione dell'impresa al concordato - Effetti - Conservazione delle azioni nei confronti dei coobligati solidali, dei fideiussori e degli obbligati di regresso - Esclusione - Fondamento - Prevalenza dell'interesse pubblico su quello del ceto dei creditori - Natura eccezionale dell'art. 135, secondo comma, legge fall. - Conseguenze - Applicabilità all'amministrazione straordinaria - Esclusione - Applicabilità dei principi generali in tema di obbligazioni solidali - Sussistenza - Natura della vicenda estintiva - Remissione del debito - Esclusione - "Pactum de non petendo" - Esclusione.



In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l'impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, della legge fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. L'art. 214 della legge fall., al quale rinvia l'art. 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, oltre a non contenere alcun riferimento a detta disposizione, delinea infatti una disciplina integrale del concordato, tale da escludere, nonostante l'identità della terminologia usata e della funzione sostanziale attribuita all'istituto, un implicito rinvio alle norme che regolano il concordato fallimentare. Né l'art. 135, secondo comma, è applicabile in via analogica, trattandosi di una norma eccezionale che, al fine di favorire l'accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori, introduce una deroga ai principi generali stabiliti dagli artt. 1301 e 1239 cod. civ. in tema di remissione del debito nelle obbligazioni solidali; detta eccezione non trova giustificazione alla luce dell'interesse pubblico sotteso all'amministrazione straordinaria, che prevale sull'interesse del ceto creditorio, e che comporta l'applicazione di una disciplina peculiare, in cui l'eliminazione dell'impresa dal mercato o il suo recupero sono gestiti direttamente in sede amministrativa, in considerazione della particolare rilevanza della sua attività sotto il profilo collettivo. In tale contesto, la preclusione delle azioni nei confronti dei fideiussori non costituisce l'effetto di un accordo remissivo o di un "pactum de non petendo", la cui configurabilità è esclusa dall'efficacia non vincolante delle opposizioni sollevate dai creditori in ordine alla proposta di concordato, ma si produce "ex lege" in virtù dei principi citati, secondo cui l'estinzione del debito principale comporta anche l'estinzione della garanzia. (massima ufficiale)