Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7539p - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Novembre 2002, n. 16429. Est. Proto.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Credito di lavoro sorto dopo la dichiarazione d'insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione col rito del lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Assoggettamento al procedimento speciale di formazione del passivo per l'accertamento dei crediti - Necessità - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.



Il credito sorto a favore del lavoratore, derivante dal rapporto negoziale di lavoro intrattenuto con l'impresa in crisi successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95), deve essere fatto valere - ancorché goda del trattamento di prededuzione - secondo il procedimento speciale di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, non già in base all'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro. Nè detta interpretazione, ed il conseguente assoggettamento della domanda di pagamento del lavoratore ad una situazione di temporanea improponibilità fino al compimento della verifica in sede amministrativa ai fini dell'ammissione del credito alla massa, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché chi assume di essere titolare di un credito prededucibile non ammesso non perde il proprio diritto soggettivo ne' la tutela giurisdizionale ma può, al pari di ogni altro creditore, fare opposizione e rivolgersi (a norma dell'art. 98 legge fall., richiamato dall'art. 209 legge fall., applicabile, "ex" art. 1, sesto comma, del D.L. n. 26 del 1979, all'amministrazione straordinaria) al giudice, il quale è chiamato ad accertare l'esistenza e l'importo della pretesa nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE A R.L., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GRANOZIO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL MAIRA 75, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CAROPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1576/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10102 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
uditi gli Avvocati Edoardo GHERA, Luigi CAROPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbimento del terzo.
svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 18 gennaio 1996 il sig. Filippo Granozio convenne davanti al Pretore del lavoro di Bari la società Case di cura riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria, e - premesso che, quale dipendente inquadrato nel quarto livello del ccnl del settore con qualifica di guardia giurata, era stato illegittimamente collocato in cassa integrazione straordinaria guadagni dalla società convenuta, sua datrice di lavoro - ne chiese la condanna al risarcimento del danno, commisurato alla differenza di importo tra la retribuzione percepita in servizio attivo e quella percepita in integrazione salariale.
2. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza depositata il 21 febbraio 1997, dichiarò improponibile la domanda. 3. Il Granozio impugnò la pronuncia davanti al Tribunale di Bari, deducendo che la domanda avente ad oggetto crediti di massa segue le regole del processo ordinario e, nel contempo, rilevò il contrasto (ove fosse stata seguita l'interpretazione del giudice a quo) della c.d. legge Prodi con gli artt. 3 e 24 della costituzione, laddove essa non prevede un termine perentorio per il deposito dello stato passivo.
4. Il Tribunale, con sentenza depositata il 9 luglio 1999, accolse l'appello, rilevando, in adesione all'orientamento di questa Corte espresso dalle sentenze 18 marzo 1997, n. 2362 e 19 febbraio 1993, n. 2034, che i crediti di lavoro sorti dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, in quanto corrispondenti a debiti di massa, devono essere fatti valere mediante l'ordinario processo di cognizione. Secondo il Tribunale, infatti, la vis attractiva del tribunale fallimentare che ha dichiarato lo stato di insolvenza afferisce solo a ciò che sia regolato dalla legge fallimentare;
sicché, in mancanza di un rinvio a questa legge (in forza del quale anche i debiti di massa debbano essere verificati secondo la normativa del concorso), vale il criterio di competenza in base alle regole ordinarie. Il Tribunale considerò, inoltre, che, per la peculiarità della procedura di amministrazione straordinaria, in cui la regola è la continuazione dell'attività, i crediti da essa derivanti non possono essere equiparati a quelli concorsuali, e che anche la legge 30 luglio 1998, n. 274, recante delega al Governo per l'emanazione della legge di riforma dell'amministrazione straordinaria, aveva avvertito (art. 1, comma 2, lett. q) l'esigenza di un trattamento differenziato e garantito dei crediti di massa. Ritenne, quindi, non rilevante la questione di costituzionalità sollevata dal Granozio.
Nel merito rilevò che, non avendo il Pretore, che aveva pronunciato in rito, provveduto sulle circostanze di fatto dedotte dalle parti, il Collegio si era trovato a decidere allo stato degli atti, condannando la società convenuta, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione, al risarcimento del danno.
5.Avverso questa sentenza la s.r.l. Case di cura riunite ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
Col primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli artt. 51, 52, 111, 201 e 209 l. fall., deducendo che la pretesa fatta valere secondo il rito ordinario avrebbe dovuto essere invece sottoposta alla cognizione degli organi della procedura nel rispetto della regola del concorso. E rileva che il credito in contestazione, benché prededucibile, non si sottrarrebbe a tale regola, trattandosi di credito sostanzialmente riferibile al soggetto insolvente. Col secondo motivo denuncia violazione della norma sulla competenza di cui all'art. 6 della legge n. 95 del 1979, che sancisce la concentrazione nell'unico foro del tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza di tutto il contenzioso determinato dall'apertura della procedura.
Col terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 420, 421, 436, e 437 c.p.c., e 2697 c.c., nonché vizi di motivazione e, censurata l'affermazione del giudice a quo, secondo cui le istanze istruttorie non erano state riproposte in appello, deduce che erroneamente è stato pronunciato allo stato degli atti. Al ricorso ha resistito con controricorso il Granozio, che ha anche sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della costituzione, questione di legittimità costituzionale della c.d. legge Prodi (nell'ipotesi non fosse accolta l'interpretazione seguita dal giudice a quo) laddove questa, non prevedendo un termine perentorio per il deposito dello stato passivo, sottrae gli atti dei commissari al controllo giurisdizionale.
6. Con ordinanza 8 giugno 2001 la Sezione del lavoro, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso gli atti al Primo Presidente: sia per la rilevanza della questione prospettata coi due primi motivi, concernente la proponibilità al giudice del lavoro della domanda avente ad oggetto l'accertamento del credito di lavoro sorto dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, rispondente, perciò, a crediti di massa; sia per il contrasto giurisprudenziale determinatosi sulla questione stessa.
Il ricorso è stato quindi assegnato alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie. La ricorrente ha presentato osservazioni sulle conclusioni del P.M.
Motivi della decisione
1. La questione prospettata col primo e col secondo motivo del ricorso - oggetto di contrastanti pronunce e che deve essere perciò risolta da queste Sezioni Unite - riguarda le modalità di accertamento dei crediti di massa nell'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, applicabile ratione temporis alla procedura de qua, trattandosi, secondo il disposto dell'art. 106 (comma 2) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria), di procedura ancora in corso, e assoggettata, perciò, alle disposizioni anteriormente vigenti (art. 106, comma 1, d.lgs. cit.).
2. Nella fattispecie occorre verificare se il credito sorto a favore del lavoratore, derivante dal rapporto negoziale di lavoro intrattenuto con l'impresa in crisi, successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, pur essendo prededucibile, debba essere fatto valere, secondo l'ordinario giudizio di cognizione, davanti al giudice del lavoro, ovvero in base al procedimento speciale di formazione del passivo previsto per l'accertamento dei crediti.
3. Secondo un primo orientamento (seguito dalla decisione impugnata), espresso dalle sentenze 4 novembre 1983 n. 6513, 19 febbraio 1993 n. 2034 e 18 marzo 1997, n. 2362, nella ipotesi considerata è applicabile il rito ordinario. Queste le argomentazioni che sorreggono tale indirizzo (v. sent. 2034/93 e sent. 6513/1983):
a) poiché nei rinvii alla disciplina generale del fallimento operati dalla legge 95/79 non è compreso il disposto dell'art. 24 l.fall., al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza (identificato a norma dell'art. 195 l.fall., richiamato dall'art.1, quinto comma, l. 95/79), deve negarsi il ruolo unificante, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, analogo a quello che gli artt. 23 e 24 assegnano al tribunale fallimentare; deve perciò escludersi che rientrino nella competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa gli episodi di contenzioso originati dalla procedura;
b) i crediti concorsuali si distinguono dai crediti di massa e la distinzione trova giustificazione nell'effettiva diversità della posizione dei creditori, perché soltanto i primi subiscono le conseguenze dell'insolvenza e sono soggetti al concorso, mentre gli altri versano in una condizione non diversa da quella di un soggetto che sia parte di un normale rapporto sinallagmatico; inoltre, all'assunzione dei debiti di massa risultano estranei i titolari dell'impresa, la cui situazione debitoria complessiva resta cristallizza al momento dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
4. Secondo un diverso e (di gran lunga) prevalente orientamento, già affermatosi in tema di liquidazione amministrativa (Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 5 febbraio 1972, n. 272; Cass. 14 dicembre 1972, n. 3600; 15 maggio 1975, n. 1881; Cass.18 febbraio 1982, n. 1019;
Cass. S.U. 23 novembre 1985, n. 5817 e Cass. S.U. 18 marzo 1988, n. 2483), ripreso poi e ribadito anche con riferimento. alla procedura di amministrazione straordinaria (Cass. S.U. 20 gennaio 1987, n. 459;
Cass. S.U. 12 febbraio 1987, n. 1537 e 1538; Cass. 16 febbraio 1993, n. 1923; Cass. 16 dicembre 1993, n. 12431; 23 novembre 1994, n. 9888;
Cass. 29 marzo 1996, n. 2912; Cass. 6 agosto 1998, n. 7704; Cass. 17 gennaio 2001, n. 553; Cass.18 luglio 2001, 9719), occorre, invece, seguire il rito della verifica del passivo, in base alla regola del sistema speciale. Queste le ragioni poste a sostegno dell'indirizzo maggioritario:
a) non è decisivo il mancato richiamo dell'art. 24 l.fall. da parte del successivo art. 195, sussistendo in ogni caso la competenza del tribunale a conoscere di tutte le opposizioni e impugnazioni relative alla formazione dello stato passivo (Cass. S.U. 5827/85);
nell'amministrazione straordinaria, poi, l'art. 6 l. 95/79 esplica una funzione equivalente a quella dell'art. 24 l.fall., valendo così anche per questa procedura l'esigenza di concentrazione in unico foro di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (Cass. 7704/98);
b) anche i debiti di massa ineriscono al patrimonio dell'impresa in dissesto, hanno il loro presupposto nella situazione di insolvenza, e sono contratti per la necessità di realizzare nel modo più idoneo l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio stesso (Cass. 7704/98);
c) nell'art. 52 l.fall., che sottopone ogni credito a verifica, rientrano anche i debiti di massa, e nel richiamo dell'art. 1, comma sesto, l. 95/79 e dell'art. 201 l.fall. è compreso l'art. 52 (Cass. 12431/93, Cass. 9888/94, Cass. 7704/98).
5. Il Collegio ritiene che il contrasto deve essere composto in linea con l'indirizzo prevalente, dando così continuità all'orientamento di questa Corte (enunciato a S.U. perché il problema era stato prospettato come questione di giurisdizione) in tema di rapporti tra fase amministrativa di verifica dei crediti e quella consecutiva di tutela giurisdizionale dei diritti di credito, prima con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riaffermato, poi, anche con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria.
Le S.U. hanno, infatti, ripetutamente affermato il principio che i crediti verso l'impresa, anche quando (come nel caso di crediti di lavoro sorti prima o dopo l'inizio dell'amministrazione straordinaria, o di crediti sorti direttamente nei confronti dell'amministrazione stessa) godano del trattamento di prededuzione di cui all'art. 111 l.fall., sono soggetti alla regola della procedura esecutiva concorsuale (secondo il sistema della verifica amministrativa stabilita dagli arrt. 207, 208 e 209 l.fall.), la quale comporta, per le domande giudiziali di pagamento, una situazione di temporanea improponibilità, fino al compimento della verifica amministrativa, per la sussistenza di determinate condizioni impeditive speciali poste dal legislatore in astratto e non ancora rimosse in concreto (sent. 459/87; 1537/87; 1538/87; nonché, in tema di l.c.a., sent. 5817/85 e 2483/88).
6. Le argomentazioni che giustificano questo indirizzo possono essere così riassunte.
6.1. I debiti di massa (contratti cioè dal commissario per esigenze connesse alla continuazione dell'attività imprenditoriale o derivanti, come nella specie, da rapporti contrattuali nei quali egli sia subentrato, e destinati ad avere esecuzione nel corso della procedura) non sono una categoria diversa dai debiti concorsuali (gravanti cioè sull'impresa in dissesto per obbligazioni assunte dal suo titolare prima dell'apertura della procedura concorsuale), posto che, anche quando continui l'attività di impresa, non esiste un soggetto autonomo di imputazione dei debiti diverso dall'imprenditore, e questi ne risponde col suo patrimonio, se essi sopravvivono alla chiusura della procedura.
6.2. L'art. 52 l.fall (applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art. 1, comma sesto, della legge 95/79 agli artt. 195 e seguenti l.fall. e dall'art. 201 l.fall. alle norme relative agli effetti del fallimento per i creditori) regola il concorso dei creditori, stabilendo che ogni credito, salvo diversa disposizione di legge, deve essere accertato secondo le disposizioni dettate per la verificazione dello stato passivo. La locuzione adottata e l'interpretazione sistematica portano a ritenere che, essendo quell'espressione riferibile anche ai crediti prededucibili, come regola generale possono diventare concorrenti i soli crediti accertati in base alle modalità previste dalla legge speciale. E poiché anche i debiti di massa, malgrado la preferenza ad essi accordata dalla legge nell'ordine di distribuzione delle somme (art. 111, primo comma, n. 1, l.fall.), si trovano in posizione di concorso, non v'è motivo di escludere che pure tali crediti siano assoggettabili al procedimento preordinato, in via esclusiva, a determinare i diritti concorrenti sul patrimonio del debitore. 6.3. La concentrazione in sede concorsuale dell'accertamento anche dei Crediti di massa risponde ad esigenze di economia e di speditezza processuale e, quindi, all'interesse degli stessi creditori titolari di crediti prededucibili. Ma, soprattutto, consente di sottoporre ad un controllo unitario (prima amministrativo e, poi, eventualmente, giurisdizionale, a norma degli artt. 98 e 100, richiamati dall'art. 209 l.fall., applicabile, ex art. 1, comma sesto, l. 95/79, all'amministrazione straordinaria) l'esistenza, l'entità e la collocazione dei crediti da soddisfare sull'unico patrimonio del soggetto insolvente. Mentre un accertamento al di fuori della sede concorsuale impedirebbe agli altri interessati di interloquire, di contestare e, in definitiva, l'attuazione di quel contraddittorio tra tutti i creditori che è sotteso al sistema disegnato dalla legge speciale.
6.4. L'assoggettamento dei debiti di massa a tale rito soddisfa anche un'esigenza di coerenza del quadro normativo, essendo precluso, secondo l'indirizzo di questa Corte, l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'impresa anche in relazione a debiti contratti dal commissario durante l'amministrazione straordinaria (Cass. 29 marzo 1996, n. 2912. Cfr. altresì Cass. 13 dicembre 1986, n. 7492 e Cass. 18 agosto 1997, n. 7659). Infatti, se questi debiti fossero considerati come obbligazioni assoggettate alle comuni regole sull'inadempimento, si verrebbe a configurare la possibilità di un'azione esecutiva sul patrimonio dell'imprenditore acquisito alla massa, in contrasto con le finalità proprie della procedura (volta essenzialmente al risanamento dell'impresa), alle quali deve essere rapportata l'assunzione degli impegni di spesa, da soddisfarsi secondo specifiche modalità all'interno della procedura stessa (cfr. Cass. 27 marzo 1993, n. 3728).
6.5. In questo quadro di riferimento non è decisivo l'argomento relativo alla mancanza nella disciplina sull'amministrazione straordinaria di una norma analoga a quella dell'art. 24 l.fall.:
anzitutto perché (come ha già osservato la sentenza 5817/85) in ogni caso sussiste la competenza del tribunale (ancorché non come organo della procedura) a conoscere di tutte le opposizioni e le impugnazioni relative alla formazione dello stato passivo a norma dell'art. 209, commi secondo e terzo, l.fall.; e, comunque (come è stato sottolineato dalle sentenze 5812/94 e 11379/98), perché l'art. 6 della legge 95/79 (ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza) esplica una funzione equivalente a quella svolta per la procedura fallimentare dall'art. 24, valendo anche per l'amministrazione straordinaria l'esigenza (sottolineata nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 26/79 nella l. 95/79) di concentrazione in un unico foro di tutti gli episodi giudiziari che si innestano sul tronco del procedimento amministrativo. Ma, soprattutto, non rileva il riferimento all'art. 24 l.fall., in quanto (come ha precisato la più recente sent. 9718/2001) il rito dell'accertamento del passivo costituisce la conseguenza della necessaria concentrazione presso un unico organo di tutte le azioni rivolte a far valere le pretese creditorie verso il fallimento. Ed il mancato richiamo della regola contenuta nell'art. 24 non è in relazione con la circostanza che il credito verso la massa debba essere accertato nelle forme ordinarie. Infatti, l'assoggettamento a verifica amministrativa dei crediti di massa determina la improponibilità temporanea dell'azione, e comporta poi l'incardinamento dell'eventuale successiva fase contenziosa davanti al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. 6.6. Contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata, nessun argomento alla tesi da essa accolta può essere desunto dalla disciplina vigente sulla nuova amministrazione straordinaria. Se, infatti, è mantenuta anche nel decreto lg.vo luglio 1999, n. 270 la regola del concorso (artt. 20 e 52), che segna il discrimine tra crediti concorsuali - destinati a divenire concorrenti dopo il relativo accertamento nell'ambito della procedura - e crediti prededucibili - trattati con la precedenza tipica dei crediti di massa di cui all'art. 111, primo comma, n. 1, l.fall.- manca, peraltro, per questi ultimi, al di là della specifica attribuzione, sul piano sostanziale, del regime preferenziale, una previsione espressa in ordine al modello processuale da seguire per la loro attuazione.
6.7. L'interpretazione accolta non viola i precetti della costituzione, e va pertanto disattesa l'eccezione di illegittimità sollevata (in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione) dal resistente nel caso fosse stata ritenuta infondata la tesi del giudice a quo.
Nell'amministrazione straordinaria è, infatti, prevista una prima fase di carattere amministrativo, che può concludersi (e normalmente si conclude) con l'ammissione del credito alla massa. Ma, se il credito non è ammesso, il creditore di un credito prededucibile può, come ogni altro creditore, fare opposizione e rivolgersi al giudice (art. 209 l.fall.), che accerterà l'esistenza e l'importo della pretesa nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso, nel quale egli potrà far valere tutti i suoi diritti.
Il giudice delle leggi si è, del resto, già pronunziato in relazione all'art. 24 della costituzione, con specifico riferimento alla questione oggi proposta sulla previsione di un termine meramente ordinatorio per il deposito dello stato passivo, e l'ha ritenuta infondata: da un lato, avendo escluso, in virtù dei principi generali dell'ordinamento, che un temporaneo ma indeclinabile e tassativo impedimento all'esercizio dell'azione, disposto dalla legge, possa condurre alla perdita del diritto soggettivo;
dall'altro, avendo rilevato la presenza nell'ordinamento di opportuni rimedi per reagire alla possibile inerzia del commissario nella formazione dello stato passivo, quali l'azione di responsabilità (art. 199 l.fall.) e le sanzioni penali (art. 237 l.fall.), e, comunque, la possibilità di richiamare gli organi di vigilanza e di controllo della pubblica amministrazione competente, anche ai fini della sostituzione degli organi della procedura (sent. 17 aprile 1969, n. 87).
7. Alla stregua (e nei limiti) delle considerazioni svolte, si devono, dunque, accogliere i primi due motivi del ricorso. Va, quindi, dichiarato assorbito il terzo motivo sul merito della controversia. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art.382, terzo comma, c.p.c. Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della questione decisa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la compensazione delle spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2002