Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7544 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.


Concordato preventivo - Soddisfazione parziale dei creditori privilegiati - Creazione di una classe di creditori ipotecari parzialmente soddisfatti con retrocessione per la differenza fra i creditori chirografari - Perizia attestante la soddisfazione in misura non inferiore a quella ottenibile della liquidazione - Necessità.



Quando la proposta di concordato prevede la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ipotecari è necessaria, pena l'inammissibilità della proposta, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), LF, che rediga una perizia giurata attestante la soddisfazione del creditore in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione non essendo sufficiente la creazione di una classe di creditori ipotecari parzialmente soddisfatti, con retrocessione per la differenza fra i creditori chirografari, essendo assodato che nell'ipotesi di falcidia del creditore privilegiato la valutazione della convenienza della proposta è consustanziale alla stessa formulazione del piano, senza necessità che i creditori falcidiati siano riuniti in una classe al fine di accedere al rimedio di cui all'art. 180, comma 4,. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)