Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7547 - pubb. 16/07/2012

Revocatoria ordinaria di compravendita immobiliare e opere di ristrutturazione eseguite dai convenuti; cancellazione di ipoteca volontaria e consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori

Tribunale Mantova, 24 Aprile 2012. Est. Bernardi.


Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita immobiliare – Rilevanza delle spese di ristrutturazione sostenute dall’acquirente nella determinazione del valore della prestazione del venditore al fine di escludere la vendita a prezzo vile.

Revocatoria ordinaria – Compravendita di bene ipotecato – Cancellazione dell’ipoteca contestualmente alla vendita – Indizio dell’assenza di partecipatio fraudis.

Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita immobiliare perfezionato in esecuzione di un precedente contratto preliminare. Non assoggettabilità a revocatoria degli “atti dovuti”. Valutazione dell’esistenza dell’eventus damni con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo. Irrevocabilità del contratto preliminare salvo che ne sia provato il carattere fraudolento.

Consulente tecnico d’ufficio – Possibilità per l’ausiliario del giudice di attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali – Possibilità per il giudice di affidare al CTU l’incarico di accertare fatti dedotti dalle parti.



L’esecuzione di rilevanti opere di ristrutturazione compiute dai convenuti in revocatoria sia anteriormente che posteriormente all’atto di compravendita immobiliare impugnato, deve essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione della conformità del prezzo di vendita al prezzo di mercato. (Paolo Baboni) (riproduzione riservata)

La cancellazione di un’ipoteca (volontaria), gravante per importo rilevante sugli immobili oggetto della compravendita di cui s’è chiesta la revoca, cancellazione avvenuta peraltro contestualmente alla compravendita medesima, rappresenta un elemento che conforta il convincimento secondo cui gli acquirenti e convenuti in revocatoria non potessero ragionevolmente supporre di poter pregiudicare mediante l’acquisto le ragioni creditorie di terzi. (Paolo Baboni) (riproduzione riservata)

Deve essere confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono soggetti a revoca, a norma dell’art. 2901, comma 3, c.c., i c.d. “atti dovuti”, ovvero gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (e in particolare gli atti compiuti in esecuzione di un preliminare o di un negozio fiduciario) salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto. L’esistenza dell’ “eventus damni” dovrà peraltro essere valutata con riferimento alla stipula del contratto definitivo mentre la sussistenza del presupposto soggettivo dovrà essere valutata con riferimento al contratto preliminare posto che in tale momento va operata la valutazione di priorità della tutela da accordare alla conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori o alla conservazione della scelta negoziale del terzo. (Paolo Baboni) (riproduzione riservata)

Il consulente tecnico può attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, specie quando gli elementi acquisiti abbiano carattere accessorio. Il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di accertare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto. (Paolo Baboni) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Baboni


Massimario, art. 194 c.p.c.


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