Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7550 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Mantova, 24 Aprile 2012. Est. Bernardi.


Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita immobiliare perfezionato in esecuzione di un precedente contratto preliminare. Non assoggettabilità a revocatoria degli “atti dovuti”. Valutazione dell’esistenza dell’eventus damni con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo. Irrevocabilità del contratto preliminare salvo che ne sia provato il carattere fraudolento.



Deve essere confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono soggetti a revoca, a norma dell’art. 2901, comma 3, c.c., i c.d. “atti dovuti”, ovvero gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (e in particolare gli atti compiuti in esecuzione di un preliminare o di un negozio fiduciario) salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto. L’esistenza dell’ “eventus damni” dovrà peraltro essere valutata con riferimento alla stipula del contratto definitivo mentre la sussistenza del presupposto soggettivo dovrà essere valutata con riferimento al contratto preliminare posto che in tale momento va operata la valutazione di priorità della tutela da accordare alla conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori o alla conservazione della scelta negoziale del terzo. (Paolo Baboni) (riproduzione riservata)