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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7588 - pubb. 18/07/2012.

Dipendenza da alcool, amministrazione di sostegno e coordinamento delle attività


Tribunale di Varese, 20 Giugno 2012. Est. Buffone.

Dipendenza da alcool - Amministrazione di sostegno - Nomina dell’amministratore di sostegno con funzione di coordinamento delle attività in funzione del superamento della dipendenza - Sussiste.


La dipendenza da alcool deriva dalla presenza del cd. craving, una forte propulsione soggettiva ad usare la sostanza, ed è qualificata in termini di disturbo mentale (DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, cod. F.10.2). Essa ha una incidenza diretta sulla vita dell’assuntore, sotto almeno due aspetti, sulla base della letteratura di settore. 1) Aspetto sociale: la dipendenza causa l’interruzione o la riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza; 2) aspetto temporale: gran parte del tempo viene impiegato in attività per procurarsi la sostanza. Senza qui ovviamente considerare gli effetti tipici, come l’astinenza.
In ipotesi del genere, su consenso della persona beneficiaria, è possibile nominare all’assuntore un amministratore di sostegno affinché rappresenti il fulcro di un più globale percorso di tutela, con la presa in carico, da parte dell’autorità preposta, della situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico di intervento inteso a contrastare l’alcooldipendenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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