ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7606 - pubb. 24/07/2012.

Accordi di ristrutturazione, istanza per l'inibitoria delle azioni cautelari o esecutive e allegazione della proposta di accordo; contenuto della relazione del professionista


Tribunale di Udine, 27 Aprile 2012. Rel. Pellizzoni.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni cautelari o esecutive - Istanza ex articolo 182 bis, comma 6, L.F. - Allegazione della proposta di accordo - Giudizio del tribunale di natura prognostica.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni cautelari o esecutive - Istanza ex articolo 182 bis, comma 6, L.F. - Relazione del professionista - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Necessità.


Con l'istanza ex art. 182 bis, co. 6, volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la "proposta di accordo" che intende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla sua idoneità a dare esecuzione alle intese e rimuovere lo stato di dissesto, assicurando nel contempo l'integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Nel contesto dell'istanza ex art. 182 bis, co. 6., l.f. assume particolare rilevanza la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare, oltre alla fattibilità del piano e la sua idoneità al pagamento dei creditori estranei, anche la veridicità dei dati aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma citata, in quanto il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano, anche perché la natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, co. 6, l.f., e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 182bis l. fall.


Il testo integrale