Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7608 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 27 Aprile 2012. Est. Pellizzoni.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni cautelari o esecutive - Istanza ex articolo 182 bis, comma 6, L.F. - Relazione del professionista - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Necessità.



Nel contesto dell'istanza ex art. 182 bis, co. 6., l.f. assume particolare rilevanza la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare, oltre alla fattibilità del piano e la sua idoneità al pagamento dei creditori estranei, anche la veridicità dei dati aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma citata, in quanto il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano, anche perché la natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, co. 6, l.f., e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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