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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7624 - pubb. 30/07/2012.

Applicazione del 72 quater al contratto di leasing risolto prima del fallimento; necessità di attendere la vendita o la riallocazione per l'ammissione al passivo delle rate non scadute


Tribunale di Perugia, 05 Giugno 2012. Est. Rana.

Fallimento – Locazione finanziaria – Risoluzione del contratto prima del fallimento dell'utilizzatore – Leasing di tipo “traslativo” – Irrilevanza – Disciplina di cui all’art. 1526 c.c. – Esclusione – Disciplina di cui all’art. 72 quater legge fall. – Applicabilità.

Fallimento – Locazione finanziaria – Scioglimento del contratto prima del fallimento dell'utilizzatore – Disciplina di cui all’art. 72 quater l.f. – Applicabilità – Riallocazione del bene sul mercato non ancora avvenuta – Diritto del concedente alla restituzione del bene – Sussistenza – Istanza di ammissione al passivo del credito del concedente per le rate scadute e non pagate – Accoglimento – Istanza di ammissione al passivo del credito del concedente per le rate ancora a scadere – Esclusione.


Deve ritenersi che con l’introduzione dell’art. 72 quater l.f. il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unitaria della locazione finanziaria, per cui, nel caso di fallimento dell'utilizzatore, la portata del testo normativo di cui alla disposizione predetta, che richiama in tale ipotesi l’art. 72 l.f., può senz’altro essere estesa fino a ricomprendere e disciplinare anche il caso dello scioglimento del contratto di leasing (“traslativo”) avvenuto per risoluzione prima del fallimento, restando esclusa la possibilità di fare ricorso alle previsioni di cui all’art. 1526 c.c.. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
 
Nell’ipotesi di scioglimento del contratto di locazione finanziaria prima del fallimento dell’utilizzatore, in applicazione dell’art. 72 quater l.f., non essendo ancora avvenuta la riallocazione del bene sul mercato, la società di leasing ha diritto, oltre che alla restituzione del bene, all’insinuazione al passivo del solo credito certo, cristallizzatosi alla data di fallimento e costituito dalle rate scadute e non pagate, ma non all’insinuazione del credito derivante dalle rate ancora a scadere, trattandosi, in quest’ultimo caso, di un credito solo futuro ed eventuale, incerto sia nell’an che nel quantum, poiché si dovrà comunque attendere il momento della vendita o riallocazione. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri


Il testo integrale

(1) Nota documento