Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7649 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Proposta concordataria – Previsione di falcidia dell'IVA – Violazione dell'art. 182 ter l.f. – Esclusione – Art. 32 comma 5, D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, in L. 28.1.2009, n. 2 – Natura eccezionale.



Poiché la qualificazione dell'art. 32, n. 5 del D.L. 185 del 2008 in termini di norma eccezionale deve indurre a ritenere che il suo ambito di applicazione non possa estendersi oltre il perimetro dell'istituto per il quale è stata dettata, e cioè per la transazione fiscale, non si può sostenere l'intangibilità del credito IVA in qualsiasi procedura di concordato preventivo perché ciò significherebbe introdurre un ulteriore requisito di ammissibilità, non previsto dalla legge. Se, infatti, il legislatore avesse voluto sancire tale principio, lo avrebbe dovuto fare espressamente, trattandosi di disposizione che deroga all'ordine dei privilegi e che quindi è, a sua volta, eccezionale rispetto all'art. 160 l.f. Peraltro, l'adesione ad una interpretazione “estensiva” di suddetta norma equivarrebbe a precludere al debitore l'accesso alla procedura concordataria ogni qual volta questi non avesse nel suo patrimonio risorse sufficienti a pagare integralmente l'IVA, risultato questo che contrasta con le intenzioni del legislatore, il quale ha invece inteso sempre di più potenziare le forme alternative di risoluzione della crisi di impresa. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)