Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7651 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Soci finanziatori – Postergazione ex lege – Diritto di voto – Esclusione.



In base al principio generale dettato dall'art. 177 l.f., secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi sull'approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è influenzata dall'esito, qualunque esso sia, del concordato. D'altra parte, l'esclusione dal voto è coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all'esigenza di “sanzionare”, in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali storicamente sono le s.r.l. - normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo senso, “violato le regole del gioco” - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione partecipativa del rischio di impresa - un trattamento “premiale” , nel senso di concedere a tali soci la possibilità di pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


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