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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7663 - pubb. 06/08/2012.

Estinzione del rapporto e ritardo nel trasferimento dei liquidi


ABF di Milano, 06 Giugno 2012, n. 1929. Pres., est. Gambaro.

Contratto bancario - Recesso del cliente - Trasferimento liquidi - Ingiustificato ritardo.

Mutuo e finanziamento in genere - Estinzione - Cancellazione ipoteca - Cooperazione della banca - Mancanza.


In caso di recesso del cliente dal rapporto, è inadempiente la banca che impiega più di un mese per trasferire i liquidi all’intermediario indicatole. (Michela Cortesi) (riproduzione riservata)

L’intermediario che ritarda la comunicazione di estinzione del mutuo al conservatore, viola i doveri di protezione del cliente, posto che quest’ultimo non può provvedervi autonomamente. (Michela Cortesi) (riproduzione riservata)

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