Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7716 - pubb. 03/09/2012

Modifica della proposta di concordato preventivo; trattamento del credito Iva

Tribunale Latina, 30 Luglio 2012. Est. Lollo.


Concordato preventivo – Procedimento pendente – Nuova domanda autonoma – Procedura separata – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Nuova proposta – Modifica – Tratti differenziali.

Concordato preventivo – Modifica della proposta concordataria – Revoca – Rapporti.

Concordato preventivo – Nuova proposta – Revoca – Rapporti.

Concordato preventivo – Reati fallimentari – Giudizio di fattibilità – Irrilevanza – Indisponibilità.

Concordato preventivo – Revoca – Indisponibilità – Elementi confermativi – Pubblico Ministero.

Concordato preventivo – Obbligatorietà del classamento – Indici.

Concordato preventivo – Falcidiabilità – IVA – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Mancanza di classamento – Proposizione di una nuova proposta – Abuso.



Allorché sia già pendente una procedura di concordato preventivo non è configurabile un’autonoma domanda successiva – che dia luogo ad una nuova e separata procedura – perché, con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico, e dunque, unica la relativa procedura ed il suo esito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Qualora il proponente non rinunci alla proposta di concordato preventivo, ma vi apporti modifiche integrative che rientrino nella medesima logica inizialmente adottata per l’uscita della crisi, non può parlarsi di nuova proposta, bensì di modifica della stessa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La qualificazione come modifica e non quale nuova proposta determina che l’iter procedimentale concordatario originato dal ricorso e la fase incidentale di possibile revoca ex art. 173 l.f. che nello stesso può innestarsi, non subiscono soluzioni di continuità. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Una nuova proposta concordataria (rectius: la rinuncia alla precedente) non ha il potere e l’effetto di caducare la fase procedimentale indisponibile di revoca ex art. 173 l.f. né per la proponente né per l’Ufficio decidente stesso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

I reati fallimentari nulla hanno in comune con il giudizio di fattibilità, il quale non incide su fattispecie di rilevanza penale ormai compiute e riguardo alle quali, stante la obbligatorietà dell’azione penale e la funzione svolta dal P.M. nell’ambito del concordato preventivo, nessuno può recedere: né l’Ufficio, né l’abdicazione alla proposta. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’indisponibilità del procedimento ex art. 173 l.f. è confermata dalla funzione di carattere pubblicistico svolta dal P.M., il cui potere è riferito ad un interesse indisponibile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, il classamento non è obbligatorio se non sono proposte modalità satisfattive diverse per creditori con uguale posizione giuridica e che, quindi, è obbligatorio il classamento se sono proposte modalità diverse per creditori con uguale posizione giuridica  o modalità uguali per creditori con diversa posizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il debito di Imposta sul Valore Aggiunto non è suscettibile di falcidia, a prescindere dalla circostanza secondo la quale la falcidiabilità sia prevista nell’ambito di una transazione fiscale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La mancanza di classamento (a fronte della palese disomogeneità di interessi e qualificazioni giuridiche), quale artificio per impedire la piena espansione del divieto ex art. 160 II comma l.f., e la proposizione di una nuova proposta di concordato, quale espediente per far recedere il subprocedimento ex art. 173 l.f., sostanziano un abuso dello strumento concordatario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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