Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7717 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Latina, 30 Luglio 2012. Est. Lollo.


Concordato preventivo – Procedimento pendente – Nuova domanda autonoma – Procedura separata – Inammissibilità.



Allorché sia già pendente una procedura di concordato preventivo non è configurabile un’autonoma domanda successiva – che dia luogo ad una nuova e separata procedura – perché, con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico, e dunque, unica la relativa procedura ed il suo esito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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