Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7817 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 08 Marzo 2012, n. 3672. Est. Rordorf.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Competenza a decidere l'inefficacia di un atto pregiudizievole - Spettanza - Al tribunale che ha dichiarato il fallimento - Configurabilità - Pronunzie restitutorie consequenziali - Competenza - Al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario - Modalità - Principio di cristallizzazione del passivo e costitutività dell'azione revocatoria - Conseguenze - Improponibilità verso un fallimento - Ammissione al passivo del credito - Inamissibilità.



Il combinato disposto degli artt. 24 e 52 legge fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un'azione di revoca ex art. 67 legge fall., resta il solo competente a decidere l'inefficacia o meno dell'atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; in ogni caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell'azione revocatoria non ne permettono l'esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l'annullamento della eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa. (massima ufficiale)