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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7868 - pubb. 03/10/2012.

Chiamata in causa del terzo e spese di soccombenza; condanna ex art. 96, comma, 3 c.p.c. e preventiva instaurazione del contraddittorio


Tribunale di Reggio Emilia, 25 Settembre 2012. Est. Morlini.

Chiamata in causa - Chiamata in garanzia - Soccombenza dell'attore e onere delle spese del terzo.

Responsabilità processuale - Responsabilità ex art. 96, comma, 3 c.p.c. - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Non necessità.


Laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese di lite del terzo, se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La pronuncia ex art. 96, comma, 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell’art. 96 comma 1 c.p.c. E’ teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 96 c.p.c.

Massimario, art. 101 c.p.c.

Massimario, art. 106 c.p.c.


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