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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7898 - pubb. 10/10/2012.

Obblighi informativi dell'intermediario, contratto e contenuto minimo predeterminato rimesso alla volontà delle parti


Tribunale di Benevento, 29 Giugno 2010. Est. Maria Ilaria Romano.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Forma del contratto costitutivo del rapporto – Contenuto.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Forma del contratto quadro – Nullità.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Obblighi di informazione attiva – Vizio del consenso – Relatività.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Obblighi informativi attivi – Onere probatorio dell’intermediario.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Obblighi informativi attivi – Onere probatorio dell’intermediario.

Diritto Bancario – Intermediazione mobiliare – Obblighi informativi attivi – Onere probatorio dell’intermediario.


In materia di intermediazione mobiliare, nel momento genetico del rapporto tra il cliente e l’intermediario professionale la normativa di settore non si limita a richiedere la forma scritta per le pattuizioni “quadro”, ma impone che la regolamentazione abbia un contenuto minimo predeterminato, sia pure rimesso, per la sua concreta specificazione, alla volontà delle parti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La violazione dei requisiti di forma e di contenuto attinenti alla fase genetica del rapporto implica nullità (relativa) del contratto quadro, espressamente prevista dall’art. 23 T.U. 58/98 e, conseguentemente, delle singole operazioni che in esso trovano il suo presupposto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva posti dal T.U.F. e dal regolamento Consob n. 11522/98 in capo alla banca nei confronti del cliente, essendo finalizzati all’acquisizione da parte dell’investitore di tutte le notizie utili alla valutazione della convenienza o adeguatezza oggettiva e soggettiva dell’operazione di investimento, non integrano di per sé una ipotesi di mancanza o di vizio del consenso, anche in considerazione del fatto che il cliente potrebbe avere acquisito diversamente ed aliunde queste informazioni. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nelle ipotesi previste dagli artt. 26 lett. e), 28 lett. a) e 29, comma II, del regolamento Consob 11522/98 l’intermediario può provare in giudizio in qualsiasi modo l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligo informativo nei confronti del cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nelle ipotesi previste dagli artt. 27 comma 2 e 29 comma 3 del regolamento Consob 11522/98 l’intermediario può provare in giudizio la volontà contrattuale dell’investitore, ove sia contestata, solo producendo il relativo documento negoziale o ottenendo, per il tramite dell’interrogatorio formale, la confessione della controparte. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nelle ipotesi in cui il regolamento Consob 11522/98 prevede espressamente la forma scritta a pena di nullità, il perfezionamento del contratto ed il suo contenuto non può essere provato in giudizio nemmeno mediante confessione o giuramento, ma solo con l’esibizione del documento contrattuale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Luongo


Contratti, natura e contenuto

Contratti, forma

Doveri informativi dell'intermediario, violazione, rimedi a disposizione del cliente, onere della prova e nesso di causalità


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