Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7939 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Busto Arsizio, 15 Giugno 2012. Est. Di Lorenzo.


Mediazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 – Deposito della domanda presso l’organismo di mediazione – Equivalenza della spedizione a mezzo posta – Non sussiste – Conseguenza – Improcedibilità della domanda.



In materia di mediazione obbligatoria, il legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; ne consegue che, in difetto di rituale e tempestivo deposito dell’istanza, la domanda è improcedibile per omesso esperimento del tentativo di mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)